Asseverazioni E Polizze Assicurative: Le Novità Introdotte Dal Decreto Rilancio

Lo scorso 5 ottobre sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n.246, i decreti del Ministero dello sviluppo economico (MISE) sui requisiti tecnici e le asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali, entrambi del 6 agosto 2020. 

I due decreti si inquadrano nell’ambito del Superbonus 110, la misura attraverso cui è possibile ottenere una detrazione fiscale del 110% per lavori di efficientamento e risparmio energetico
 

Cosa sono le Asseverazioni, e come asseverare una perizia

Per prima cosa chiariamo cosa si intende per asseverazioni: in realtà non sono altro che delle certificazioni con cui il tecnico abilitato dichiarerà che la realizzazione dei lavori eseguiti soddisfano i requisiti previsti dalla legge, sia dal punto di vista tecnico che dei costi. 

Tuttavia è necessario fare una distinzione in quanto esistono due tipi diversi di asseverazioni.

La prima consiste in un’asseverazione tecnica per avviare gli interventi con cui il tecnico dichiarerà la conformità dei lavori al progetto e il rispetto della legge per quanto riguarda i requisiti energetici. 

Sarà necessaria quindi una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A) o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) a cui bisognerà allegare la documentazione necessaria, che potrebbe variare a secondo dell’ente locale a cui si deve presentare. 

La seconda, invece, consiste in un’asseverazione tecnica che attesta lo stato di avanzamento dei lavori e la congruità dei costi degli stessi interventi, nel rispetto dei requisiti per l’accesso all’ecobonus. 

Questa seconda certificazione deve essere inviata all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA) che effettuerà le dovute verifiche e trasmetterà i risultati al MISE ogni due mesi.
 

Perché avere una Polizza di Assicurazione sulle asseverazioni

La questione non si esaurisce nella presentazione dei documenti e nel soddisfacimento dei requisiti. Possono infatti verificarsi alcune circostanze che potrebbero porre il professionista di fronte a pesanti sanzioni, in caso di sinistri o dichiarazioni mendaci.

La tipologia di asseverazioni e di modelli richiesti per il Superbonus 110, inoltre, non sono coperti dalla Polizza di base, già obbligatoria per legge per i professionisti del settore. Le asseverazioni previste dal DL Rilancio, quelle che interessano la riqualificazione energetica, e per le asseverazioni relative alla riqualificazione sismica, occorre una Polizza assicurativa apposita.

È in questo contesto che si inseriscono le Polizze Assicurative nell’ambito delle asseverazioni

Nel caso, ad esempio, di dichiarazione mendaci, da parte dell’asseverante, sono previste diversi tipi di sanzioni che vanno dalla perdita del beneficio fiscale, e il risarcimento del danno, ad una sanzione amministrativa (da € 2000 a € 15.000); fino ad arrivare ad una vera e propria sanzione penale disciplinata dall’art. 481 del codice penale che prevede la reclusione, fino ad un anno, o l’applicazione di una multa da € 51 a € 5.161.

Lo Stato quindi, attraverso il Decreto Rilancio, ha previsto l’obbligo per l’asseverante di stipulare una Polizza Assicurativa a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020, oltre all’assicurazione amministrativa per professionisti già introdotta dalla L.137/2012.

In questo modo dovrebbero essere tutelati gli interessi non solo dell’asseverante ma anche dei suoi clienti e dello Stato. In caso di sinistri, infatti, o dichiarazioni mendaci interverrà la compagnia assicurativa incaricata di risarcire i danni.

L’unica caratterista imposta dal legislatore riguarda il massimale della Polizza di assicurazione che deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro. 
 

Ancora dubbi sull’assicurazione per le asseverazioni

Trattandosi comunque di una novità restano ancora alcuni punti da definire. 

Nel caso di danni causati da asseverazione infedele, l’incasso dell’indennizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate, a carico della compagnia assicurativa, non risulta automatico, come invece era stato ipotizzato dal legislatore con la prima stesura del decreto. 

Questa mancanza di chiarezza porta quindi a chiedersi come e quando dovranno intervenire le compagnie assicurative e quale importo deve essere considerato per ogni asseverazione. Dubbi che necessitano di essere chiariti il prima possibile se consideriamo che i tecnici asseveranti sono soggetti a diversi tipi di responsabilità (penale, civile, deontologica e amministrativa), rendendo la questione particolarmente complessa.

 

 

I Nostri Prodotti