Visto di Conformità 2017: ridotta la soglia compensazione crediti a 5000 euro

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto 50/2017 cd. Manovra Correttiva 2017 sono cambiate le disposizioni per il Visto di Conformità 2017 sui crediti IVA, Irpef, Irap e Ires, ai fini della compensazione.

 

Il Visto di Conformità o “Visto Leggero”, consiste in un’attestazione di esistenza del credito resa dal CAF o da un professionista mediante l’indicazione del suo codice fiscale e l’apposizione della sua firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali.
Il visto di conformità, chiamato anche visto leggero, è una sigla apposta dai soggetti autorizzati sulle dichiarazioni dei professionisti che intendono usufruire delle compensazioni di crediti.

La nuova Manovra Correttiva 2017 introduce, a partire dal 25 aprile 2017, una riduzione dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro della soglia limite, al di sopra della quale il credito IVA, IRPEF, IRES, IRAP necessita di visto di conformità per sfruttarlo in compensazione.
Il Visto di Conformità 2017 è obbligatorio quindi per quelle dichiarazioni che contengono compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro.

 

In particolare quindi, serve il visto sulle seguenti operazioni:

  • Compensazioni crediti IVA, Irpef, Irap, Ires sopra la soglia limite
  • Compensazioni orizzontali, ossia, operate tra crediti e debiti di diversa natura che superano la soglia di 5.000 euro.

 

soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità sono:

  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF
  • gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730).

 

Tra i requisiti che tali professionisti devono soddisfare c’è l’obbligatorietà della polizza di assicurazione relativa all’apposizione del visto di conformità.
Tale Assicurazione deve:

  • garantire i rischi derivanti dall’apposizione del visto di conformità distinguendo se nell’esercizio dell’attività di apposizione del visto sono compresi o meno i modelli 730;
  • qualora il professionista scelga l’apposizione del visto comprese le dichiarazioni 730, contenere la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio;
  • avere un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro,
  • prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

 

A ogni scadenza della copertura assicurativa del Visto Leggero poiché la garanzia deve assicurare la continuità, il professionista è tenuto a trasmettere via PEC alla Direzione Regionale competente attestazione, mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, della permanenza dei requisiti necessari per mantenere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati


Qualora il professionista non trasmetta la documentazione entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, la Direzione Regionale provvederà alla cancellazione del professionista dall’elenco dei soggetti abilitati e di conseguenza non sarà più autorizzato ad apporre il Visto di Conformità.

 

ConvieneOnline.it, grazie agli accordi con importanti Compagnie, permette di calcolare online, gratis e senza impegno, il Preventivo dell’Assicurazione Visto di Conformità o Visto Leggero.
Tutelare la tua professione non è mai stato così semplice e conveniente!

I Nostri Prodotti