novitĆ  per gli autotrasportatori, da oggi verifiche semplificate

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) ha pubblicato il decreto n.145 dell’8 aprile 2022 attraverso cui sono state recepite alcune misure contenute nel “Pacchetto mobilità” dell’Unione Europea che riguardano l’accesso al mercato e alla professione.

Il 13 maggio, la Direzione Generale dell’Autotrasporto del MIMS ha provveduto, inoltre, a diffondere una circolare con il fine di definire alcuni aspetti del decreto.

La circolare chiarisce che con l’entrata in vigore delle nuove norme vengono abolite precedenti regole sull’accesso al mercato e alla professione.

Ne consegue che per aprire un’impresa di autotrasporto sarà sufficiente soddisfare i requisiti di: onorabilità, stabilimento, idoneità professionale, idoneità finanziaria.

Inoltre vengono meno alcune condizioni relative al numero, alla massa e alla categoria Euro degli autoveicoli.

 

Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
 

Per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al REN, l’impresa deve dimostrare di essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori e di rispettare i requisiti alla professione.

Le norme per l’accesso al mercato (art.2, comma 227, Legge 24 dicembre 2007 n.244) non coinvolgono le imprese che esercitano, o intendono esercitare, la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 ton.

Ne consegue che decade l’obbligo del possesso delle 80 tonnellate per l’ingresso sul mercato di una nuova impresa di autotrasporto, ed è sufficiente anche possedere, a qualsiasi titolo, un solo veicolo e di qualunque classe Euro.

Inoltre, la cessione d’azienda e del parco veicolare non rappresenta più una procedura obbligatoria per l’accesso al mercato.

 

Requisito di onorabilità
 

Per soddisfare il requisito di onorabilità si deve dimostrare che è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, anche:

  • dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione

  • dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone

  • dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare

  • dall’impresa, in quanto applicabile

     

Requisito dello stabilimento
 

Per dimostrare il requisito dello stabilimento, l’impresa deve indicare:

  • la sede

  • la disponibilità dei veicoli, che non devono essere necessariamente di proprietà ma anche acquisiti tramite noleggio o leasing
     

In caso di noleggio dei mezzi si deve essere in possesso di un contratto di almeno sei mesi e registrato all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che attualmente, in Italia, i veicoli industriali con una massa superiore a sei tonnellate possono essere noleggiati solo dalle imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, ma l’Unione Europea ha ormai intrapreso la strada della liberalizzazione.

Il Primo Pacchetto Mobilità impone una proporzione tra volume di affari, automezzi e autisti. Tuttavia, il Decreto 145/2022 non include tale proporzione, rimandando la questione a una norma successiva.

La circolare, allo stesso modo, non fornisce ulteriori dettagli, definendo soltanto che il volume dei trasporti deve essere proporzionato al numero dei veicoli e dei conducenti oppure con l’autorizzazione generale alla consegna dei pacchi rilasciata dal Mise.

 

Idoneità finanziaria
 

Restano invariate le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall’art.7 del regolamento n. 1071/2009.

L’idoneità finanziaria deve essere soddisfatta attraverso i seguenti importi (art.7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento n. 1071/2009):

  • 9.000 euro per il primo veicolo a motore
  • 5.000 euro per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli con una massa a carico superiore a 3,5 ton
  • 900 euro per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli con una massa superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 ton
 

L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 ton.

La circolare ha confermato che le nuove imprese possono dimostrare l’idoneità finanziaria anche attraverso la stipulazione un’Assicurazione di responsabilità professionale, oltre che con la certificazione del revisore dei conti o i bilanci annuali.

 

Idoneità professionale
 

Nessuna novità per quanto riguarda la dimostrazione dell’idoneità professionale per le imprese che possiedono veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 ton, che devono indicare un gestore dei trasporti che dispone dell’attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale (artt. 4 e 8 del regolamento n. 1071/2009).

Per quanto riguarda, invece, le imprese di autotrasporto internazionale che utilizzano veicoli con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 tonnellate, la circolare chiarisce che le aziende devono nominare un gestore dei trasporti che ha conseguito un attestato valido per il trasporto internazionale.

In alternativa, l’impresa può chiedere la dispensa dall’esame o, se ci sono le condizioni, l’esame semplificato.
 

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