Vacanze rovinate: il termine per il risarcimento danni è pari a 3 anni

Dallo scorso 1 luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo d.lgs. n. 62/2018 che, tra le varie novità, ha apportato anche una maggiore tutela riconosciuta ai consumatori che subiscono un c.d. “danno da vacanza rovinata”, ovvero un pregiudizio legato ai contratti su pacchetti turistici.

Il provvedimento attua la direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti e sui servizi turistici collegati, disponendo – tra gli altri punti di rilievo - maggiori informazioni precontrattuali e migliore assistenza all’utente.
 

In particolare, l’iniziativa di legge si concentra in maniera attenta sugli eventuali “difetti di conformità”, ovvero quelle situazioni in cui si realizza un inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto: il viaggiatore avrà dunque diritto di ricevere dall’organizzatore – senza ingiustificato ritardo – un risarcimento adeguato per qualsiasi danni che possa avere subito come conseguenza di un difetto di conformità.

Generalmente, sancisce il decreto, il diritto al risarcimento non potrà essere esercitato se l’organizzatore sarà in grado di dimostrare che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici che sono inclusi nel pacchetto, ed è imprevedibile, inevitabile o dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. I termini di prescrizione sono in questo caso pari a 2 anni, con decorrenza dal momento del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, mentre è di 3 anni il diritto al risarcimento dei danni alla persona.

 

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata

Il provvedimento si occupa poi in modo specifico del c.d. “risarcimento del danno da vacanza rovinata”, nei casi in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del contratto non sia giudicato di “scarsa importanza”.

In questo caso, il viaggiatore potrà domandare all’organizzatore o al venditore del pacchetto anche un risarcimento del danno che sia correlato al tempo di vacanza che è stato inutilmente trascorso e all’irripetibilità  dell’occasione perduta.

Si tenga conto che in questa ipotesi il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo di risarcimento del danno alla persona che sia previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, sempre con decorrenza dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

 

Gli obblighi di informazione

Tra gli altri punti di rilievo del decreto, anche quello degli obblighi informativi, con introduzione di un elenco di dettagli che l’organizzatore e il venditore devono fornire al consumatore che sta valutando di acquistare il pacchetto, e che dovranno essere inclusi in un modulo informativo standard, che riporti in modo chiaro e preciso tutti i dati precontrattuali, di carattere vincolate e in grado di costituire parte integrante per il contratto.

 

Le modifiche al contratto

Ulteriormente, il decreto ha preso in considerazione le modifiche al contratto prima dell’inizio del godimento del pacchetto turistico.

Sono ad esempio disciplinate le ipotesi di cessione del contratto di pacchetto turistico ad altro viaggiatore (con preavviso di almeno 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto), con il cessionario che diverrà solidalmente responsabile al cedente per il pagamento del prezzo e degli altri costi.

Per quanto riguarda la revisione del prezzo, il decreto spiega come eventuali cambiamenti tariffari saranno ammessi solo se il contratto li prevede in modo espresso. Tali cambiamenti di prezzo del pacchetto turistico saranno possibili solo a seguito di modifiche che riguarderanno:

prezzo del trasporto dei passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

tasse o diritti su servizi turistici inclusi nel contratto e imposti da terzi (es. tasse aeroporto, sbarco e imbarco in porti e aeroporti);

i tassi di cambio inerenti il pacchetto.

Inoltre l’aumento del prezzo del pacchetto turistico, indipendentemente dalla sua tipologia, sarà consentito solo previa comunicazione chiara e dettagliata dell’organizzatore al viaggiatore compresa di motivazione circa la variazione di prezzo, con preavviso di almeno 20 giorni prima dell’inizio del viaggio.
Qualora l’aumento del prezzo superi l’8% dello stesso, è consentito al viaggiatore recedere il contratto.

Ulteriori e diverse modifiche al contratto prima della partenza che non riguardano il costo non sono consentite all’organizzatore, a meno che non sia esplicitamente consentito dal contratto e non sia una modifica di grande importanza. L’organizzatore è comunque sempre tenuto a darne adeguata comunicazione al viaggiatore in modo chiaro e preciso su supporto durevole.

 

Il recesso del viaggiatore

Il provvedimento spiega infine come prima dell’inizio del pacchetto il viaggiatore possa recedere dal contratto in ogni momento, erogando però un rimborso all’organizzatore in relazione alle spese sostenute da quest’ultimo, adeguatamente motivate.
È inoltre possibile che il contratto possa prevedere delle spese standard per il recesso, purché ragionevoli, e calcolate in base al momento del recesso e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

Anche all’organizzatore è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto di pacchetto turistico, offrendo al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.

I nostri Prodotti