Cauzione Provvisoria

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Informazioni Cauzione Provvisoria

Cos’è la Cauzione Provvisoria?

Le garanzie fideiussorie assicurative sono una forma di garanzia particolarmente utili per alcuni soggetti economici, in quanto permettono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche con l’obiettivo di aggiudicarsi lavori, forniture e servizi

Tale Cauzione Provvisoria, infatti, è un atto, da allegare all’offerta, richiesto dal Committente o Ente Pubblico (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che partecipa ad una gara d'appalto, e ha lo scopo di garantire al Committente stesso l’autorevolezza e l’attendibilità dell’offerta dell’Impresa (art. 75 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti).

Gli scopi della Cauzione Provvisoria sono:

  • assicurare l'impegno preso dall'Impresa aggiudicataria della gara a sottoscrivere il rispettivo contratto; 
  • garantire il possesso dei requisiti previsti nel bando di gara all’Ente Pubblico da parte dell’Impresa, sia a livello tecnico-organizzativo che economico-finanziario, come stabilito dall’art.48 del Codice dei contratti pubblici.

 

Solo, quindi, al momento della stipula del contratto si procederà al suo svincolo.
La Cauzione Provvisoria può essere rilasciata da 

  • Banche;
  • Compagnie assicurative;
  • Intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

L'importo della cauzione da garantire è uguale al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta e può essere scontato del 50% nel caso in cui l'Impresa sia dotata di certificazione ISO.

Documenti richiesti

Come ottenere la Cauzione Provvisoria?

 

Come in tutti i contratti, anche in questo caso è richiesta una documentazione per la valutazione della pratica e la formulazione del preventivo.
documenti richiesti sono:

  • Bando di gara da cui evincere richiesta di fideiussione con relativi importi e durata
  • Visura camerale società richiedente, aggiornata e datata non più di 6 mesi
  • Unico società richiedente ed ultimo bilancio depositato, compreso di nota integrativa
  • Documento identità del titolare della società richiedente
  • Eventuale certificazione del sistema di qualità della società richiedente (necessaria per rettificare al 50% l’importo da garantire).

Come funziona

A cosa serve la Cauzione Provvisoria?

La Cauzione Provvisoria è necessaria affinché l’ente garante possa assicurare la serietà dell'offerta del concorrente, in relazione anche ai requisiti di partecipazione.

Nel caso dell’aggiudicazione della gara, la società aggiudicataria è tenuta alla sottoscrizione del contratto di appalto e l’ente che ha rilasciato la garanzia provvisoria deve rinnovare tale garanzia in caso di ritardo delle fasi del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione da parte del concorrente, l'impegno a prestare la successiva garanzia "Definitiva".

Nel caso in cui la società partecipante alla gara di appalto fornisse dati falsi in relazione ai requisiti per partecipare al bando, il Committente lo comunicherà all'AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) che provvederà ad infliggere le relative sanzioni.

Caratteristiche

Dettagli Cauzione Provvisoria

Deve essere presentata una cauzione pari al 2% dell’importo base indicato nel bando. L'importo da garantire può essere ridotto del 50 % con la presentazione della certificazione del sistema di qualità.

La Cauzione Provvisoria ha una durata minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui la società partecipante al bando non rispetti gli obblighi relativi alla presenza dei requisiti o nel caso di aggiudicazione si declini dall'impegno della sottoscrizione del contratto ed alla presentazione della Cauzione Definitiva, l’ente garante pagherà il beneficiario entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'ente garantito, con la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.

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