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Le Polizze di ConvieneOnline.it

Le Polizze

L'area dedicata alle Polizze di ConvieneOnline.it comprende prodotti il cui fine è quello di tutelare l'Assicurato da tutti i rischi che interessino il suo patrimonio o dagli eventi che possano limitare le sue possibilità di guadagno.
L'area Altre Assicurazioni è così suddivisa:

  • Assicurazione Veicoli
  • Assicurazione Casa e Famiglia
  • Assicurazione sul Lavoro ed attività lavorativa
  • Assicurazione Vita
  • Assicurazione sul Finanziamento

Tra i molteplici Prodotti Assicurativi proposti vi sono alcuni la cui stipula è obbligatoria per legge come la Polizza RC Auto per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione stradale del proprio veicolo e la Polizza Incendio e Scoppio.

Assicurazioni Obbligatorie per legge

L’obbligo di dotarsi di un’Assicurazione concernente la Responsabilità Civile, derivante dalla circolazione dei veicoli, è stato introdotto con la Legge n. 990 del 1969.
Tale obbligo viene disciplinato dal Codice della Strada che all’art.193 c.1 dichiara:


I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Attraverso la Polizza la Compagnia, a fronte del versamento di un premio, si impegna a tenere indenne l’assicurato dai danni derivanti dal sinistro entro un determinato massimale.

L’obbligo assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stato ripreso anche in ambito comunitario attraverso l’emanazione di diverse Direttive confluite tutte nella Direttiva 2009/103/CE e successivamente sancito nel Codice delle Assicurazione Private con l’articolo 122 che dichiara:

veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile.
Ne deriva che i soggetti che circolano con un veicolo non assicurato andranno incontro a una sanzione come disciplinato dall’articolo 193 c.2 del Codice della Strada:
“Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.”

Ne deriva che i soggetti che circolano con un veicolo non assicurato andranno incontro a una sanzione come disciplinato dall’articolo 193 c.2 del Codice della Strada:

Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Polizza incendio e scoppio

In caso di accensione di un mutuo prima casa è obbligatorio stipulare una Polizza Incendio e Scoppio. L’obbligatorietà è stata introdotta dal decreto legge n. 59, del 15 maggio 2012, convertito nella Legge n. 100, del 12 luglio 2012, in materia di “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”.
La Polizza Incendio e Scoppio tiene indenne l’assicurato da circostanze accidentali che possono provocare danni materiali e diretti all’immobile. 

I danni coperti dalla Polizza sono:

  • Incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
  • Perdite di fumo, gas, vapore;
  • Danni causati nel tentativo di bloccare l’incendio;
  • Scariche elettriche;
  • Perdite di acqua;
  • Urto di oggetti volanti;
  • Atti vandalici;
  • Spese per la riparazione dei guasti.

ā€‹Restano esclusi dalla copertura i danni determinati dall’incuria o da atti dolosi dell’assicurato.
La Polizza può essere stipulata sia attraverso le Compagnie convenzionato con l’ente erogatore del prestito che in modo autonomo presso la propria Compagnia di fiducia.
Il Decreto Salva Italia inoltre prevede che le banche hanno il dovere di proporre al cliente almeno due preventivi di polizze offerti da due differenti gruppi assicurativi.

L’art. 36 bis del DL 201/2011, “Decreto Salva Italia”:

È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.

Inoltre l’articolo 28 del Decreto Legge 24 Gennaio 2012 dichiara:

Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Assicurazioni Facoltative

Alcuni prodotti, seppur facoltativi, si presentano comunque di grande rilevanza in quanto consentono di difendersi da molteplici rischi tutelando l’assicurato da tutti quegli eventi che possono riversarsi sulla sua qualità della vita e quella dei suoi familiari. 
Tra questi citiamo le Polizze del ramo vita e la Polizza Donazione.


Polizze Vita

La Polizza Vita offre una copertura all’assicurato e ai suoi familiari dagli eventi spiacevoli e gli imprevisti che possono influire sulla loro qualità della vita.

La Polizza tutela in caso di:

  • Morte dell’assicurato;
  • Inabilità temporanea;
  • Inabilità permanente.

Con la Polizza Vita inoltre:

  • È possibile scegliere a chi indirizzare la Polizza,
  • Il premio da versare resta invariato,
  • La cifra che la Compagnia versa, in caso in cui si verifichi l’evento, è sempre la stessa anche a distanza di anni.

L’Assicurazione si pone come la scelta ideale per tutti coloro che vogliono stipulare un mutuo o contrarre un finanziamento, o che ne possiedono già uno, e desiderano avere una tutela maggiore per sé stessi e per i propri cari.

Questi ultimi, in caso di decesso o invalidità permanente del titolare, riceveranno una somma utile per estinguere il debito.


Polizza Donazione

L’acquisto di un immobile proveniente da donazione può comportare rischi non indifferenti. Gli eredi legittimari, infatti, possono rivendicare i loro diritti ereditari avviando un’azione di riduzione.

Questo tipo di azione è disciplinata dall’art. 563 del Codice civile e può verificarsi quando:

  • Sono trascorsi meno di 20 anni dalla trascrizione della donazione (in caso contrario non sarà più revocabile);
  • La revoca della donazione è passata in giudicato; 
  • Il patrimonio del soggetto donante non è sufficiente a soddisfare le pretese degli eredi arrecando un danno concreto al loro diritto di successione.

La Polizza Donazione quindi offre diversi vantaggi consentendo l’assicurato di tutelarsi in caso di:

  • Acquisto dell’immobile;
  • Richiesta di finanziamento con il fine di ristrutturare l’immobile;
  • Rinegoziazione delle condizioni del mutuo.

In questo modo, i soggetti richiedenti potranno ottenere il pagamento di un indennizzo nel caso in cui il bene diventi oggetto di un’azione legale.

Nonostante la Polizza Donazione non rientri tra le Polizze obbligatorie, gli istituti di credito si riservano di concedere finanziamenti volti all'acquisto o alla ristrutturazione di beni donati in assenza di adeguata copertura assicurativa.


Le nostre partnership

ConvieneOnline, grazie alla partnership con le migliori Compagnie Assicurative, offre un ventaglio di prodotti che abbraccia tutti gli aspetti della vita della persona consentendo, in maniera gratuita, la possibilità di Personalizzare, Calcolare il Premio, Confrontarlo con gli altri presenti sul mercato ed Acquistare la propria Polizza Assicurativa Online in pochi e semplici passaggi.

Il servizio da noi offerto però non si limita a questo, i nostri consulenti infatti, in modo totalmente gratuito, saranno pronti ad assisterti in tutte le fasi che compongono l'acquisto della Polizza fornendovi la soluzione più adatta alle tue esigenze.

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