Cos'è
Il Diritto di Superficie, ex art. 952 del Codice Civile, dispone che il proprietario può costituire il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione in favore di altri, che ne acquista la proprietà. La stessa norma informa inoltre che può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Stando quindi a quanto disposto dalla legge italiana, ogni proprietario del fondo può consentire – costituendo apposito diritto – che altri mantengano una costruzione acquisendone la proprietà, potendo alienarla separatamente dalla proprietà del suolo.
Il diritto di superficie è dunque un diritto reale che permette al costruttore di conservare la proprietà della costruzione effettuata su suolo altrui, tenendo separate le due proprietà (suolo e manufatto).
Ebbene, al fine di coprire i danni derivanti dalla perdita del diritto di superficie, di locazione e di servitù costituiti dal donatario sul proprio terreno ricevuto in donazione, a favore di un soggetto terzo (assicurato), è possibile oggi sottoscrivere una specifica Polizza.
Coperture
Quali richieste di risarcimento copre la Polizza Diritto di Superficie?
La Polizza Diritto di Superficie copre il soggetto assicurato, ovvero colui che è il titolare del diritto di superficie, di locazione e di servitù sul terreno acquistato / ottenuto dal donatario, dal rischio di perdita di tali diritti a seguito a un positivo esperimento da parte del legittimario di un’azione di riduzione ereditaria nei confronti del donatario, ex artt. 557 e ss c.c., cui consegua la restituzione del terreno, e la conseguente perdita da parte dell’assicurato dei diritti di superficie, di locazione e di servitù che sono costituiti sullo stesso terreno e, eventualmente, costruiti sul terreno.
Durata
Che durata ha la Polizza Diritto di Superficie?
La Polizza Diritto di Superficie, entro i limiti posti dal massimale, offre copertura contro il rischio assicurato. Le coperture previste divengono effettive a partire dalla datta di decorrenza del contratto e hanno effetto fino alla prescrizione del diritto del legittimario ad agire nei confronti del donatario del terreno per ottenerne la restituzione o, alternativamente, fino alla rinuncia di tale diritto o alla decadenza dello stesso.
In altre parole, la Polizza Diritto di Superficie ha durata finno all'estinzione del Diritto di Superficie, Locazione o Servitù costituiti dal donatario sul terreno donato in favore dell'assicurato.
Massimale
Qual è il Massimale della Polizza Diritto di Superficie?
Nelle ipotesi in cui si fruisca della copertura, ricordiamo coma la Compagnia Assicurativa procederà a indennizzare il rischio assicurato versando, in favore del soggetto assicurato, un importo che sarà pari al minore tra il massimale stabilito nelle condizioni di assicurazione, e la somma delle spese sostenute dall’assicurato per la costruzione del fabbricato e le rate residue del corrispettivo dovuto dall’assicurato al donatario come corrispettivo per la costituzione dei diritti di superficie, di locazione e di servitù alla data di notifica della sentenza definitiva che accoglie l’azione di riduzione.
Durata
Che durata ha la Polizza Diritto di Superficie?
La Polizza Diritto di Superficie, entro i limiti posti dal massimale, offre copertura contro il rischio assicurato. Le coperture previste divengono effettive a partire dalla datta di decorrenza del contratto e hanno effetto fino alla prescrizione del diritto del legittimario ad agire nei confronti del donatario del terreno per ottenerne la restituzione o, alternativamente, fino alla rinuncia di tale diritto o alla decadenza dello stesso.
In altre parole, la Polizza Diritto di Superficie ha durata finno all'estinzione del Diritto di Superficie, Locazione o Servitù costituiti dal donatario sul terreno donato in favore dell'assicurato.
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