Definizione
Cos'è un Autoscuola?
Nell’articolo 123 del Nuovo Codice della Strada le Autoscuole vengono definite come “scuole finalizzate all'educazione stradale, all'istruzione ed alla formazione dei conducenti”.
La gestione amministrativa riguardante l’apertura delle autoscuole e la loro prosecuzione di attività è demandata al lavoro svolto dalle Province in alcune regioni e alla Motorizzazioni Civili in altre. Le Autoscuole sono soggette, infatti, a vigilanza amministrativa e tecnica da parte di questi Enti.
Inoltre grazie all’introduzione dell'art. 10 del D.L. 7 del 31/01/2007 (come convertito con modifiche dalla legge 40/2007) il numero delle autoscuole sul territorio non è soggetto a limitazioni numeriche, questa ha certamente agevolato la liberazione del settore con successiva riduzione dei costi per il cliente finale che ha giovato del fattore concorrenza.
Obbligatorietà
Informazioni sull’Attestazione di Capacità Finanziaria per Autoscuole
Prima di intraprendere il discorso relativo alle attestazioni di idoneità finanziaria per le autoscuole riprendiamo la definizione di autoscuola per il Nuovo Codice della Strada dove all’art.123 cita “Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole”.
Inoltre in base al Decreto Ministero dei Trasporti n.317 del 17/05/1995 le autoscuole sono obbligate ai fini della presentazione di istanza di inizio attività a munirsi di attestazione atta a dimostrare una adeguata capacità finanziaria.
Il non possesso di tale attestazione di idoneità finanziaria comporterà al richiedente una sanzione amministrativa di importo variabile da €10.240 a €15.360. Qualora l’autoscuola non provvedesse nell’immediato alla regolarizzazione della posizione seguirebbe una sanzione amministrativa accessoria pari all'immediata chiusura dell'autoscuola e alla conseguente cessazione del’ attività.
L’art 2 del Decreto Ministero dei Trasporti n.317 del 17/05/1995 definisce l’ammontare dell’Attestazione di idoneità finanziaria che è di € 25.822,84 .
L’attestazione di idoneità finanziaria autoscuole può essere rilasciata, in base a quanto indicato nell’art.2, da:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi di lire (gli attuali € 2.500.000,00).
Nel mercato delle attestazioni di idoneità finanziaria per autoscuole quella emessa da finanziarie abilitate è la più utilizzata. Le Banche difficilmente emettono attestazioni di questa tipologia in quanto il loro interesse è maggiormente concentrato nell’erogazione di finanziamenti, investimenti e raccolta di denaro.
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