Polizza Commissario di Gara

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Informazioni Assicurazione Commissario di Gara

Obbligatorietà

L'Assicurazione RC Professionale Commissario di Gara è obbligatoria?

 

Ai sensi dell’Art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici, DL 18 aprile 2016, n. 50, la valutazione delle offerte presentate per l’assegnazione di un appalto mediante criteri prettamente economici viene affidata ad una commissione di esperti operanti nel medesimo settore al quale fa riferimento l’oggetto del contratto. Tale commissione si compone di soggetti denominati Commissari i quali, al fine di poter operare nel pieno rispetto della normativa vigente, sono tenuti all’iscrizione all’apposito Albo Professionale, anche qualora gli stessi fossero appartenenti alla Stazione Appaltante che indice la gara.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dall’Art. 78 del sopracitato Decreto:

È istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell’iscrizione nel suddetto Albo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.

Tale Albo è operativo a partire dal 10 settembre 2018 al fine di consentire ai professionisti l’iscrizione allo stesso e, a partire dal 15 gennaio 2019, diverrà obbligatorio per le Stazioni Appaltanti le quali, a partire da tale data, non potranno più nominare i Commissari di Gara in maniera discrezionale.

L’istituzione dello specifico Albo si è resa necessaria al fine di consentire alle Commissioni Giudicatrici di garantire l’imparzialità delle valutazioni delle Stazioni Appaltanti. Le commissioni composte di Commissari e Presidenti, a seconda delle circostanze e delle casistiche specifiche, possono essere sia interne che esterne e vengono così nominate:

  • Nel caso di appalti al di sotto del milione di Euro la Commissione, ad eccezione del Presidente, può essere composta da membri interni;
  • Nel caso di appalti al di sopra del milione di Euro o per servizi e forniture al di sopra della soglia europea, è fatto obbligo di una Commissione esterna.
     

Il metodo di assegnazione delle commissioni avverrà quindi attraverso un metodo di sorteggio grazie al servizio messo a disposizione dall’Anac tramite il proprio sito.

Attraverso le Linee guida n. 5 di attuazione del sopracitato Decreto, vengono meglio specificati i requisiti ed i criteri di iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio per i Componenti delle Commissioni Giudicatrici.
I professionisti appartenenti a categorie ben definite e descritte nei seguenti paragrafi, al fine di poter procedere all’iscrizione all’Albo Professionale, sono tenuti a dimostrare il possesso di doti di compatibilità, moralità e di comprovata competenza e professionalità maturate nello specifico settore al quale si riferisce il contratto.

Oltre a tali doti però, attraverso gli art. 2.3 paragrafo E, 2.4 Paragrafo F, 2.5 Paragrafo D, 2.6 Paragrafo C, in relazione alla categoria di appartenenza, congiuntamente agli specifici requisiti richiesti, viene fatta esplicita richiesta di idonea Copertura Assicurativa a tutela dai danni eventualmente cagionati all’amministrazione aggiudicatrice anche in conseguenza di richieste di risarcimento avanzate da terzi.

A chi si rivolge questa Polizza RC Professionale Commissario di Gara?

I soggetti abilitati all’iscrizione a tale Albo sono divisi in 4 categorie:

  • I Professionisti per i quali lo svolgimento della propria attività lavorativa è subordinata all’iscrizione in ordini o collegi;
  • I Professionisti la cui attività non è subordinata all’iscrizione in ordini o collegi;
  • I Dipendenti delle Amministrazioni Aggiudicatrici;
  • I Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori delle Università italiane e le posizioni ad essi assimilate.

 

Coperture

Quali richieste di risarcimento sono coperte dall’Assicurazione Commissario di Gara?

 

La Polizza per Commissario di Gara viene prestata secondo la forma “Claims Made” ovvero a copertura delle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato e denunciate alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di Copertura Assicurativa.
Previo pagamento del relativo Premio e durante il periodo di Copertura, la Compagnia si obbliga quindi a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in quanto ritenuto civilmente responsabile per fatti colposi, negligenza, errori o omissioni, imprudenza o imperizia derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale di Commissario di Gara e/o Componente della Commissione Giudicatrice nominato ai sensi degli articoli 77 e 78 del DL n. 50 18 aprile 2016 precedentemente citato.

Congiuntamente alla Tutela per la Responsabilità Civile appena enunciata, le Coperture si estendono a:

  • Fatto di Dipendenti e Collaboratori:

    La Copertura sopra enunciata viene intesa operante anche per quei reclami che dovessero pervenire all’Assicurato in relazione a danni cagionati a terzi da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.
  • Responsabilità Solidale: 

    Nei limiti di indennizzo, la Polizza ha valenza per:
    • Danni di cui più Soggetti Assicurati siano tenuti a rispondere solidalmente tra di loro;
    • Qualora l’Assicurato solidalmente responsabile con altri soggetti, la Compagnia risponderà di quanto dovuto dall’Assicurato.
  • Copertura a favore di eredi, successori, tutori: 

    Purché le condizioni vengano rispettate dagli stessi, le Coperture previste dalla Polizza restano operanti a favore degli eredi fino alla data di naturale scadenza del contratto, in caso di morte o incapacità dell’Assicurato.

 

 

 

Retroattività

Per Retroattività si intende il periodo antecedente la data di decorrenza della Polizza.

Le Coperture offerte dalla Polizza Commissario di Gara sono previste anche per un periodo antecedente alla data di stipula ma comunque non precedente al 10 settembre 2018, data di istituzione dell’Albo Professionale.

L’Assicurato è quindi tutelato dalle richieste di risarcimento avanzate in relazione ad errori ed omissioni inerenti lo svolgimento della propria attività lavorativa e di cui sia ritenuto civilmente responsabile, commessi nel periodo antecedente la data di stipula del contratto purché abbia dichiarato, nel relativo modulo di proposta, di non essere a conoscenza di fatti dai quali potrebbero derivare richieste di risarcimento.

A differenza delle Polizze “Loss Occurence”, le quali garantiscono coperture per i sinistri nei quali l’errore professionale sia avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, nel rispetto del principio del “Claims Made”, secondo il quale viene fornita la Polizza, all’Assicurato viene garantita una Copertura completa per tutto il periodo di validità del contratto, anche per errori commessi nel periodo antecedente, purché le eventuali richieste di risarcimento vengano notificate per la prima volta durante il periodo di Copertura Assicurativa.
Il vantaggio che ne consegue per l’Assicurato è evidente specialmente in funzione della specifica attività professionale svolta per la quale, fisiologicamente, gli errori conseguenti l’operato possono manifestarsi anche a distanza di molto tempo.

Per comprendere meglio facciamo un esempio pratico:

Un Commissario di Gara, senza sinistri o circostanze che possano far scaturire richieste di risarcimento, acquista una polizza di Responsabilità Civile Professionale il settembre 2019 con 2 anni di retroattività. Nel caso in cui un cliente, al quale è stato prestato un servizio il 12 settembre 2018 dovesse notificare una richiesta di risarcimento, il Commissario sarebbe tutelato grazie al periodo di retroattività di 2 anni.

Rinnovo Rc Professionale Commissario di Gara

 

La Polizza RC Professionale Commissario di Gara prevede la clausola del Tacito Rinnovo per la quale, in assenza di disdetta inoltrata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi.

Postuma

Le Compagnie assicurative per Postuma intendono il periodo successivo alla scadenza della Polizza.

Il 13 giugno 2019 un Commissario di Gara, dopo anni di lavoro, va in pensione e non rinnova la sua Polizza. A seguito riceve una richiesta risarcitoria per errori professionali commessi nel 2018. La Compagnia si impegnerà a risarcire l’Assicurato di quanto la garanzia postuma lo tutela se la richiesta avviene successivamente la data di scadenza per errori o omissioni avvenuti durante il periodo di validità della Polizza.

Come Funziona

Modalià e Tempi di Emissione

ConvieneOnline ti permette di formulare un Preventivo che rispecchi le tue necessità. Mediante la compilazione di una semplice schermata di registrazione sarà sufficiente compilare alcuni campi richiedenti:

  • Generalità;
  • Massimale richiesto, ovvero la somma massima che la compagnia risarcirà in caso di sinistro;
  • Previsionale del fatturato dell’anno in corso;
  • Fatturato dell’anno precedente.
     

Attraverso tali informazioni, la piattaforma di preventivazione ed acquisto ConvieneOnline.it consentirà di

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Caratteristiche

Esclusioni Principali

Alcune delle principali casistiche nelle quali l’Assicurazione RC Professionale Commissario di Gara non prevede coperture sono:

  • Danni causati da Dolo dell’Assicurato;
  • Atti o fatti commessi precedentemente la data di Retroattività stabilita;
  • Relative ad Attività Professionali diverse rispetto a quelle dichiarate;
  • Multe, Ammende ed in genere per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva;
  • Attività svolte al di fuori dei limiti territoriali convenuti;
  • Reclami derivanti da ingiuria o diffamazione.

Estensioni

È data facoltà all’Assicurato di fare richiesta, previo pagamento della relativa maggiorazione sul Premio delle seguenti Estensioni:

  • Continuous Cover;
  • RC nella Conduzione dello Studio;
  • Premi Massimali e Franchigia​

I Premi relativi alla Polizza Commissario di Gara possono variare a seconda:

  • Del Massimale Selezionato;
  • Delle Garanzie Accessorie Selezionate;
  • Dalla Compagnia Assicurativa Scelta.

Vantaggi

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