Obbligatorietà
L’Assicurazione Rc Professionale per il Perito Assicurativo è obbligatoria?
La stipula di un'Assicurazione di RC Professionale è diventata obbligatoria in seguito alle disposizioni dettate dalla legge n. 148 del 2011. Tuttavia, la figura del Perito Assicurativo, rappresenta un caso particolare.
Al fine di poter esercitare la professione di Perito Assicurativo di fatti bisogna essere iscritti all’albo professionale di categoria, non sussiste però l’obbligo di stipula di un'apposita polizza professionale.
Coperture
Quali richieste di risarcimento copre?
L’ Assicurazione RC Professionale Perito Assicurativo è volta alla tutela patrimoniale dell’assicurato per quanto sia tenuto a pagare, in quanto ritenuto civilmente responsabile, per perdite involontariamente causate a terzi nell’esercizio della professione svolta e descritta in polizza.
Oltre alla responsabilità civile, la Polizza RC Professionale Perito Assicurativo prevede alcune estensioni, le principali sono:
- Privacy;
- Perdita di documenti;
- Ingiuria e diffamazione;
- Responsabilità Civile verso Terzi nella conduzione dello studio.
Le garanzie sopra elencate sono prestate con sottolimiti specifici, invitiamo alla consultazione del fascicolo informativo per avere informazioni dettagliate in merito.
A chi si rivolge
A chi si rivolge l’Assicurazione Professionale per Perito Assicurativo?
L’ Assicurazione Professionale Perito Assicurativo è rivolta al:
- Professionista individuale che intende stipulare l’assicurazione per sé stesso;
- Professionista Individuale che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di tutti i professionisti che con lui condividono lo studio;
- Lo studio Associato che intende stipulare l’assicurazione per conto proprio e per conto di tutti i professionisti che lo compongono.
Esclusioni
Esclusioni Principali
Di seguito vengono indicate alcune delle circostanze nelle quali la copertura assicurativa non opera:
- Attività diverse da quella indicata nel modulo di Polizza;
- Richieste di Risarcimento scaturite, connesse o conseguenti a circostanze esistenti precedentemente la data di decorrenza della polizza delle quali l’assicurato poteva avere ragionevolmente conoscenza;
- Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti frode o atto doloso posto in essere dall’Assicurato;
- Omissione nella stipula o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
Retroattività
Retroattività Polizza Perito Assicurativo
Per retroattività si intende il periodo antecedente la data di decorrenza della polizza.
Durante questo periodo, l’assicurato beneficia delle coperture assicurative previste dal contratto a condizione che abbia espressamente dichiarato nel modulo di proposta di non essere a conoscenza di eventi o situazioni dalle quali potrebbe scaturire una richiesta di risarcimento.
Compreso nel premio è incluso un periodo di retroattività di 2 anni, è data comunque facoltà all’assicurato di estendere tale periodo fino a renderlo illimitato.
Rinnovo
Rinnovo Assicurazione Professionale Perito Assicurativo
La polizza di RC Professionale Perito Assicurativo è prestata con valenza annuale.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza.
In assenza di Richieste di risarcimento e di significative modificazioni del rischio o del fatturato, la compagnia si riserva di concedere il rinnovo del contratto alle medesime condizioni di quello scaduto a patto che la richiesta venga effettuata tramite l’apposito questionario di rinnovo da sottoporre entro 30 giorni dalla data di scadenza della Polizza.
Vantaggi
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- Completezza: oltre al libero professionista la garanzia è operante anche per:
- Studio associato, Società di professionisti o Associazioni professionali, coprendo la responsabilità civile personale dei singoli professionisti (dipendenti, praticanti, tirocinanti, apprendisti, collaboratori, consulenti) sia per l’attività esercitata per conto dello studio professionale o società, sia per l’attività come singolo professionista;
- R.C.O., Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro, in relazione a infortuni di collaboratori e/o dipendenti;
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