asseverazione superbonus
 

Il 4 luglio 2025 è stato riattivato il Portale ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per trasmettere le asseverazioni legate al Superbonus. 

Il nuovo sistema, ridefinito dal D.L. 39/2024 e dal D.P.C.M. 17 settembre 2024, introduce nuove scadenze, ulteriori adempimenti documentali e requisiti più stringenti per l’accesso all’agevolazione.

Vediamo insieme le ultime novità.

Documenti, nuovi termini e tutto quello che c’è da sapere.

Tra le novità più rilevanti figurano le nuove scadenze per le asseverazioni.

L’asseverazione attesta il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi di efficientamento energetico, l’efficacia degli interventi antisismici ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute.

Le scadenze da rispettare per l’invio delle asseverazioni.

Secondo la legge l’invio di queste ultime deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori

Tutti coloro che hanno concluso i lavori nella prima parte del 2025 avrebbero dovuto, quindi, trasmettere l’asseverazione entro giugno, ma non ha avuto la possibilità di rispettare il termine in quanto il portale ENEA era in aggiornamento. 
Per questo motivo, l’Agenzia ha chiarito attraverso una nota che il conteggio per l’invio decorre dal 4 luglio. In questo caso quindi le asseverazioni potranno essere inviate entro il 2 ottobre 2025.

Tutti i lavori conclusi, invece, dopo la data di attivazione del portale, seguiranno il normale termine dei tre mesi dalla data di fine dei lavori.
 

Quali documenti allegare. 

Affinché l’asseverazione sia completa è necessario caricare in formato PDF i seguenti documenti:

• APE ante operam (Attestato di Prestazione Energetica prima dei lavori);

• APE post operam (Attestato di Prestazione Energetica dopo i lavori);

• Computo metrico;

• Fatture, che devono riportare in modo chiaro il riferimento agli interventi agevolabili.

Per avere la prova delle spese sostenute, ricordiamo che è necessario pagare con bonifico parlante. 

L'asseverazione deve essere presentata a fine lavori ed è possibile redigerla anche in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere predisposta da un tecnico abilitato dotato di Polizza specificatamente stipulata per il SuperEcobonus. Possono redigere le asseverazioni solo i professionisti abilitati, iscritti agli albi come ingegneri, architetti, geometri, periti industriali.

È consentito caricare l’APE ante operam, l’APE post operam e il computo metrico anche se redatti da un tecnico diverso dall’asseveratore. 

La mancata trasmissione nei termini comporta la decadenza dell’agevolazione e, nei casi previsti dal D.L. 39/2024, sanzioni amministrative.

Oltre alle asseverazioni e ai dati sull’APE, è necessario indicare:

  • i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;

  • l’importo delle spese sostenute fino al 30 marzo 2024;

  • le previsioni di spesa per il periodo successivo e per il 2025;

  • le percentuali di detrazione spettanti.

I contribuenti che intendono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito devono acquisire anche il visto di conformità.

Quest’ultimo certifica la correttezza dei dati e la presenza della documentazione necessaria a dimostrare i requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il rilascio è di competenza dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dei CAF.

Superbonus: chi può richiederlo.

Dalla sua introduzione, il Superbonus ha subito numerosi aggiornamenti che ne hanno reso la gestione progressivamente più complessa, con aliquote decrescenti e regole più restrittive:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;

  • 70% per le spese sostenute nel 2024;

  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 321370 del 7 agosto, ha chiarito che il Superbonus può essere richiesto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

  • condomini;

  • persone fisiche, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se unico proprietario o comproprietari;

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

  • organizzazioni di volontariato;

  • associazioni di promozione sociale.

Gli interventi si distinguono in “trainanti” (ad es. isolamento termico, sostituzione impianti, miglioramento sismico) e “trainati” (ad es. infissi, fotovoltaico, colonnine di ricarica).

I secondi rientrano nell'agevolazione solo se eseguiti congiuntamente a un intervento trainante.

Resta escluso dal portale SuperEcobonus l’invio delle pratiche relative agli interventi antisismici (comma 4, art. 119 del Decreto Rilancio), mentre i documenti per gli impianti fotovoltaici trainati dal SuperSismabonus devono essere trasmessi utilizzando il Portale Bonus Casa, specificando nel campo “Note” che si tratta di un intervento trainato 110%.

Le Polizze da stipulare. 

Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda l’obbligo per il tecnico asseveratore di dotarsi di specifica copertura assicurativa

Il professionista, oltre a poter estendere la Polizza Rc Professionale (ma solo nel caso in cui rispetti determinate condizioni) ha a disposizione due soluzioni assicurative:

  1. Polizza Single Project, che consiste nella possibilità di sottoscrivere una polizza dedicata per ogni intervento, il cui massimale sarà pari al valore del progetto. 

 
  1. Polizza Stand alone o a scalare, che consiste in una soluzione alternativa alla Polizza Rc professionale ordinaria. Questa Polizza viene stipulata solo per gli interventi rientranti nel Superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi. Il massimale, non potrà essere inferiore a 500.000 euro. 

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