Avvocati: polizza infortuni non obbligatoria

Un decreto fiscale collegato alla manovra ha apportato alcune interessanti novità in materia di polizza infortuni, eliminando – tra l’altro – l’obbligo per gli avvocati di dotarsi di una polizza di tutela per sé, e lasciando dunque la necessità per legge per i soli collaboratori, dipendenti e praticanti.

 

Il provvedimento per decreto modifica dunque la legge forense non solamente nei termini di garanzia di un equo compenso nei rapporti con i clienti che non siano consumatori, quanto anche a incidere sull’obbligo della polizza per gli infortuni occorsi durante l’esercizio dell’attività professionale, contribuendo così a rendere più trasparente un tema sul quale in più occasioni il Consiglio Nazionale Forense aveva ritenuto opportuno pronunciarsi con esplicite richieste di intervento.

 

Come cambia la polizza infortuni per gli avvocati

In maniera più dettagliata, l’art. 19-novies del decreto modifica le disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria sopprimendo le parole “a sé e”, che erano presenti nel secondo comma dell’art. 12 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, istituita di tale previsione.

In termini meno sintetici, l’avvocato non sarà più obbligato a stipulare una polizza a copertura degli infortuni che potrebbero occorrere a sè, ma rimarrà solo obbligato a stipulare una copertura per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti, in conseguenza delle attività svolte nell’esercizio della propria professione, e anche al di fuori dello studio legale e anche in qualità di sostituto o di collaboratore occasionale.

Si tenga naturalmente conto che il decreto incide sulla polizza infortuni, ma NON su quella legata alla responsabilità civile, il cui obbligo di assicurazione rimane pertanto invariato.

 

L’equo compenso per gli avvocati

Il decreto non va a incidere sulla disciplina dell’equo compenso che spetta a avvocati e professionisti in generale, sia che siano iscritti ad appositi ordini o collegi, sia che siano semplici titolari di partita IVA, nei rapporti con le imprese “forti” (dunque, non nei confronti dei consumatori).

In merito, l’art. 19-quaterdecies definisce sia le caratteristiche dell’equo compenso (proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto), sia anche il contenuto e le specificità delle clausole vessatorie. Peraltro, oltre alla definizione generale delle clausole della vessatorietà in contratto, il provvedimento fornisce un elenco delle disposizioni che possono considerarsi in grado di disporre di tali caratteristiche, pur facendo salva la possibilità che le clausole vessatorie possano essere oggetto di una specifica negoziazione e approvazione tra le parti, perdendo – di fatto- il loro carattere vessatorio stesso.

 

Sempre in tale ambito, il decreto precisa che fanno pur sempre eccezione le clausole – da considerarsi sempre vessatorie – che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto e/o che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere delle prestazioni aggiuntive che l’avvocato o il professionista in genere debba eseguire a titolo gratuito.

Infine, il decreto si sofferma sul ruolo importante riconosciuto al giudice, che potrà accertare l’equità (o l’iniquità) o meno del compenso e la vessatorietà (o meno) della clausola, provvedendo così a dichiararne la nullità e ricalcolando il compenso spettante al professionista in base ai parametri di legge.

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