Una caduta accidentale a causa della rottura superficiale dell’asfalto? Non sempre può indurre a un risarcimento. Anzi, se la rottura del manto stradale era avvistabile e la caduta era dunque facilmente evitabile, il cittadino infortunato potrebbe non aver diritto ad alcun indennizzo.
Così, almeno, la pensa la Corte di Cassazione con la sua sentenza n. 17324/2018, con la quale respinge la richiesta di risarcimento di una donna nei confronti del Comune, per i danni subiti in conseguenza di una caduta in una buca di una strada pubblica, non adeguatamente segnalata.
La richiesta di risarcimento, inizialmente concessa dal tribunale di primo grado, era già stata respinta in sede d’Appello, con i giudici della corte territoriale che avevano osservato come sul luogo del sinistro non sussisteva alcuna insidia, posto che vi era solo una scarificazione dell’asfalto e non una vera e propria buca, e che l’incidente era avvenuto alle 8 del mattino, in condizioni di perfetta visibilità.
Insomma, per i giudici della Corte d’Appello la donna che ha subito il danno avrebbe dovuto essere perfettamente consapevole, con l’ordinaria diligenza, delle condizioni difficili di percorrenza del tratto stradale in oggetto, cosa che farebbe ritenere che l’evento dannoso fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta della donna.
Contro tale pronuncia la donna ricorre così in Cassazione, lamentando una violazione dell’art. 2051 c.c. e delle regole sulla responsabilità del custode. Così non la penano, però, i giudici della Suprema Corte, che rammentano come l’orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità civile derivante dall’obbligo di custodia evidenzi che la condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa in custodia si atteggia in modo diverso a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227 c.c. richiedendo così una valutazione che tenga necessariamente conto del dovere di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
Insomma, in altri termini, quanto più prevedibile è la situazione di possibile danno, e quanto più aggirabile mediante l’adozione di normali e attese cautele da parte del danneggiato, tanto più incidentale deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, nel caso in cui sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In conclusione, nel caso in esame i giudici a quo hanno accertato che il comportamento normalmente diligente da parte della donna infortuna avrebbe evitato il fatto dannoso, il che equivale a riconoscere, in sostanza, che non sussisteva il nesso di causalità tra l’anomali del manto stradale e la caduta della vittima.