Il contratto di apprendistato è una forma di rapporto di lavoro subordinato, previsto per i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. La sua principale caratteristica è quella di prevedere un periodo di formazione da svolgersi sia dentro che fuori dei locali aziendali, in cui gli apprendisti sono affiancati a un tutor che possa permettere un completo apprendimento del nuovo mestiere.

Ma quali sono le tutele nel contratto di apprendistato? Quali sono i diritti in caso di cessazione del rapporto di lavoro? Spetta l’indennità di disoccupazione o no?


Le tutele per il contratto di apprendistato

Per quanto attiene le tutele previste dal legislatore per gli apprendisti, rammentiamo come queste siano riconosciute per la generalità dei lavoratori inquadrati come apprendisti, al di là dell’effettiva tipologia di rapporto contrattuale.

Dunque, sia per gli apprendisti con qualifica professionale, che professionalizzate o di alta formazione, il contratto di apprendistato garantisce ai lavoratori le tutele previste per tutti i lavoratori subordinati, come l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, l’assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia, la maternità, l’indennità di malattia, l’assegno al nucleo familiare, la Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) e così via.


Contratto di apprendistato e disoccupazione 

Il termine Naspi si riferisce alla nuova indennità di disoccupazione, ovvero a quella prestazione economica che viene erogata a sostegno del reddito di quei lavoratori che abbiano perso in modo involontario il proprio lavoro.

Sinteticamente, sulla base dell’attuale disciplina, per poter richiedere la Naspi il lavoratore deve tuttavia non solamente essere in una condizione di disoccupazione involontaria (cioè, la perdita del proprio lavoro deve derivare da cause indipendenti dal lavoratore stesso), ma deve altresì trattarsi di lavoratore che ha versato contributi previdenziali per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono l’inizio della disoccupazione, e deve aver lavorato per almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Da quanto sopra emerge che anche gli apprendisti possono ben ottenere il sussidio per la disoccupazione, essendo equiparati a tutti gli effetti agli altri lavoratori. A patto, naturalmente, che rispettino i requisiti sopra specificati.

I Nostri Prodotti