Credito del professionista, ecco da quanto decorre la prescrizione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21008/2019, è recentemente intervenuta sul tema del decorso della prescrizione del credito del professionista, in relazione a un contratto di prestazione d’opera intellettuale.

Cerchiamo di capire quali siano state le valutazioni condotte dai giudici della Suprema Corte, partendo da un rapido sguardo sulla vicenda che ha fatto scaturire l’interessamento degli Ermellini.


Il caso

Il caso trae origine quando due avvocati agivano in via monitoria contro una cliente al fine di recuperare il proprio credito professionale, in relazione all’attività svolta. La parte debitrice proponeva però opposizione contro il decreto ingiuntivo, sollevando l’eccezione di prescrizione. Una tesi accolta dal giudice di merito, che dichiarava prescritto il credito: gli avvocati contestavano però la decisione, con la vicenda che si elevava dunque sulle scrivanie della Corte di Cassazione, a cui è spettato il compito di stabilire da quando decorre la prescrizione triennale dei crediti dei professionisti.


La regola generale

Prima di comprendere quale sia stata la posizione assunta dai giudici, giova rammentare che la regola generale in materia di decorrenza della prescrizione triennale ex art. 2957 c. 1 c.c. sia che la stessa decorre dalla scadenza della retribuzione periodica (per i dipendenti) e dal compimento della prestazione (per i professionisti).

A tale regola generale si affianca anche una regola speciale, di deroga a quella suddetta, sulla base della quale la prescrizione decorre dalla decisione della lite (data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio), dalla conciliazione delle parti (data di avvenuta conciliazione), dalla revoca del mandato, dall’ultima prestazione (in caso di affari non terminati).


La prestazione d’opera intellettuale

A questo punto, giova comprendere che l’attività svolta dall’avvocato rientri nel contratto di prestazione d’opera intellettuale. Ai fini del decorso della prescrizione, tale contratto – anche se il suo compimento si articola in una serie di prestazioni – deve considerarsi unico.

Dunque, l’unicità della prescrizione fa sì che il termine di prescrizione triennale, relativo al diritto al compenso, decorra dal giorno in cui sé stato espletato l’incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale che rientra nel contratto.

Ebbene, gli Ermellini nella loro valutazione notano che il giudice di merito non avrebbe operato l’accertamento di cui sopra, e non avrebbe compiuto una specifica indagine per poter stabilire se le prestazioni per cui si domandava il pagamento avessero o meno esaurito l’incarico.

Per tale ragione viene accolto il ricorso degli avvocati, cassando la sentenza impugnata e stabilendo che il giudice di rinvio si attenga al seguente principio di diritto:

posto il principio, ricavabile dall'art. 2957 c.c., comma 2, che in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall'esaurimento dell'incarico, qualora sia stato chiesto in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell'accertamento che l'incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda.

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