Deduzione dalle tasse della propria Polizza RC Professionale: come fare

Il DPR 137/2012 ha introdotto l’obbligo per i professionisti di stipulare una Polizza RC professionale.

L’obiettivo è quello di garantire una copertura in caso di eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

La Compagnia assicurativa interviene quindi in caso di richieste di risarcimento presentate dai clienti che sono stati danneggiati da eventuali errori, negligenze od omissioni dell’assicurato, tutelando in questo modo il patrimonio di quest’ultimo.

Si tratta chiaramente di un investimento importante per il professionista che tuttavia sarà possibile dedurre dal 730, in quanto rientra tra i costi che il lavoratore deve affrontare per lo svolgimento della professione.

 

Deducibilità della polizza: i principi che la regolano

La deducibilità dei costi dell’assicurazione è regolata dal Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

In particolare l’art. 54, al comma 1, dichiara che: “Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso

La legge pone due condizioni essenziali per la deduzione dei costi:

  • Principio di cassa, che prevede che i costi devono essere affrontati nel periodo d'imposta. Ne deriva che per stabilire se una spesa è deducibile bisogna fare riferimento al principio di cassa in base al quale concorrono alla formazione del reddito le spese che sono state effettivamente sostenute.

  • Principio dell’inerenza, che stabilisce che i costi devono essere inerenti. L’inerenza verrà determinata dall’oggetto della professione svolta, quindi, per fare un esempio un avvocato non può considerare inerenti i costi per l’acquisto di un bisturi che invece è inerente alla professione di medico.

Le istruzioni al Mod. Unico persone fisiche, quadro RE, precisano inoltre che sono deducibili anche i premi di assicurazioneper rischi specificamente inerenti all’attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro”. Tali spese includono quelle dell’’assicurazione contro gli infortuni non solo dell’artista, o professionista, ma anche dei dipendenti e collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, assicurazioni auto e altri aspetti simili.


È necessario documentare la spesa sostenuta

Ovviamente affinché la spesa possa essere deducibile è necessario che sia documentata. I documenti che dimostrano che il professionista abbia affrontato una spesa inerente alla sua attività possono essere costituiti da: fattura, ricevuta fiscale, semplice ricevuta.

Nel caso della Polizza il professionista deve scaricare semplicemente consegnare al suo commercialista una copia della polizza stessa che riporterà nelle prime pagine sia il premio che la data di incasso.

Al momento della compilazione della dichiarazione la spesa per l’assicurazione del professionista deve essere inserita tra le “altre spese documentate”.

 

Eccezione alla regola generale: cosa non può essere dedotto

Ricordiamo inoltre che esiste l’eccezione alla regola generale, che prevede la deducibilità dei costi sostenuti dal lavoratore, rappresentato dal principio di competenza, nel caso di:

  • ammortamento dei beni strumentali;

  • canoni di leasing;

  • spese di ristrutturazione di immobili;

  • quote di indennità di TFR e di cessazione dei rapporti di co.co.co. maturati nel periodo di imposta.

In questo caso, infatti, la deduzione deve avvenire in relazione al periodo in cui la spesa sostenuta è riferibile (principio di competenza) e non, invece, nel momento in cui la spesa è stata effettivamente affrontata.


 

I Nostri Prodotti