La detrazione delle spese di assicurazione nella dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche è riconducibile all’opportunità di poter “scaricare” una parte dei premi delle polizze, nel limite del 19% e fino a un tetto massimo di spesa di 1.291,14 euro per le assicurazioni con rischio di non autosufficienza e un tetto massimo di spesa di 530 euro per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni al conducente.
Ma come funziona la detrazione delle spese di assicurazione? Per quali premi di assicurazione e contratti opera? A chi spetta e come dichiarare la spesa nella dichiarazione dei redditi 730 o Unico?
Cos’è la detrazione delle spese di assicurazione
Iniziamo con il rammentare che le detrazioni delle spese di assicurazione sono delle agevolazioni fiscali che consentono di sottrarre dalla dichiarazione dei redditi Modello 730 e ex Modello Unico una parte delle spese sostenute per le polizze, riducendo così il carico IRPEF dei contribuenti.
Tuttavia, il legislatore ha previsto degli importanti limiti in relazione a tale opportunità: la detrazione non agisce per esempio per tutti i premi assicurativi, distinguendo innanzitutto tra i contratti di assicurazione sulla vita e infortuni che sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2000, e quelli stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001, e quelli che hanno come oggetto della polizza il rischio di morte o di invalidità permanente, con un indice superiore al 5%, o di non autosufficienza.
Più nel dettaglio, per la detraibilità delle spese di assicurazione si tenga in considerazione la seguente sintesi per una panoramica puntuale:
- Contratti di assicurazione stipulati e/o rinnovati entro il 31 dicembre 2000: il contribuente potrà detrarre il 19% dei premi pagati se la durata del contratto non è inferiore a 5 anni e se il contratto non prevede la concessione di prestiti per il periodo di durata minima;
- Contratti di assicurazione stipulati e/o rinnovati dopo il 1 gennaio 2001: il contribuente potrà fruire della detraibilità al 19% della spesa, a patto che il contratto preveda
- un rischio di morte,
- un rischio di invalidità permanente superiore al 5% (a prescindere dalla causa invalidante),
- un rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana,
- contratto NON preveda la possibilità di recesso da parte della compagnia assicurativa.
Quali sono gli importi e i limiti di spesa detraibile
Per quanto concerne i limiti di spesa, il legislatore dal 2014 ha previsto due diversi massimali per la detrazione dei premi assicurativi:
- Assicurazioni sulla vita: è previsto un tetto di 530 euro annui, a valere sui premi di polizze relativi a rischio di morte o di invalidità non inferiore al 5% per contratti stipulati a partire dal 2001;
- Assicurazione Infortuni Conducente: si possono detrarre le spese relative alle Polizze Infortuni del Conducente;
- Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza, per le quali è previsto un tetto massimo di 1.291,14 euro annui. Al netto della spesa detraibile per le assicurazione sul rischio di morte o invalidità
Facciamo un esempio pratico: nel caso in cui avete- Polizza che copre sia il rischio morte che invalidità, per la quale quindi il massimale di detrazione è di 530 euro;
- Polizza che copre il rischio di non autosufficienza, il cui limite di detrazione è di 1291,14 euro
La somma massima che potrete detrarre in dichiarazione dei redditi è si 1291,14 euro.
Quando spetta la detrazione delle spese di assicurazione
Per poter procedere con la detraibilità della spesa di assicurazione, bisogna tenere conto della data di pagamento del premio, e non la scadenza dello stesso.
La quota di detraibilità – nel rispetto dei tetti di cui sopra – è sempre del 19%, e può essere usufruita dal contribuente se:
- il contribuente è il contraente e l’assicurato;
- il contribuente è il contraente e il beneficiario è un familiare fiscalmente a carico (coniuge, figli, nipoti, ecc.);
- il contraente e assicurato NON è il contribuente, ma è un familiare a carico del contribuente che dichiara.
Come dichiarare le spese di assicurazione da detrarre
Se il contribuente utilizza il modello Unico 2018, il contribuente dovrà indicare le spese di assicurazione indicando:
-
il Codice 36, nei righi tra RP8 e RP14, se il premio è pagato nel corso del 2017 in relazione a:
- Assicurazione del rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% per i contratti stipulati a partire dal 2001 in poi,
- Assicurazioni vita e contro infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000;
- Limite di spesa di detrazione di 530 euro.
- il Codice 37, nei righi tra RP8 e RP14, se la polizza riguarda
- Assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, con limite di 1291, 14 euro al netto dei premi per polizze sul rischio morte o invalidità permanente.
Se invece il contribuente usa il modello 730, per sfruttare la detrazione al 19% delle spese di assicurazione, il contribuente dovrà indicare:
- il Codice 36, nei righi da E8 a E12, se il premio è pagato nel corso del 2017 in relazione a
- Assicurazione del rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% per i contratti stipulati a partire dal 2001 in poi,
- Assicurazioni vita e contro infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000;
- Detraibili fino a un tetto massimo di 530 euro;
- il Codice 37, nei righi da E8 a E12, se la polizza riguarda
- Assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
Quali documenti conservare per detrarre le spese assicurative
I documenti delle spese assicurative che il contribuente deve conservare fanno riferimento a:
- Una copia della ricevuta di pagamento del premio versato;
- Una copia del contratto di assicurazione o la certificazione rilasciata dalla compagnia assicurativa, in cui sia possibile evincere
- i dati dell’assicurato,
- il tipo di contratto,
- la scadenza,
- gli importi fiscalmente rilevanti,
- l’indicazione di non recesso dal contratto (per le polizze con il rischio di non autosufficienza),
- l’indicazione che il contratto ha una durata non inferiore ai 5 anni e che in questa durata minima non è consentita la concessione di prestiti (per i contratti sottoscritti o rinnovati entro il 31 dicembre 2000).