il decreto fiscale è legge, cosa cambia per i contribuenti

Pubblicata il 1° Agosto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 la legge di conversione (L. 108/2025) del DL fiscale (DL 84/2025). 

La legge ha introdotto una serie di novità in tema di accesso fiscale, rottamazione-quater, dichiarazioni e versamenti.

Ravvedimento speciale, rottamazione-quater, proroghe e più diritti per i contribuenti.

La nuova legge porta diverse novità di rilievo per imprese e contribuenti.

Dalla possibilità di sanare le annualità pregresse con il ravvedimento speciale, alle proroghe per dichiarazioni e versamenti, fino a un rafforzamento dei diritti dei contribuenti in caso di accessi fiscali. 

Vediamoli insieme nel dettaglio.

Ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026.

Una delle novità più interessanti riguarda il ravvedimento speciale per il Concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026. 

I contribuenti possono regolarizzare la loro posizione fiscale tramite il versamento dell'imposta sostitutiva che può avvenire:

  • in un'unica soluzione, dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026;

  • attraverso la rateizzazione di massimo 10 rate mensili, con interessi calcolati al tasso legale a partire dal 15 marzo 2026.

Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro la rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione

Il nuovo ravvedimento speciale:

  • si applica ai soggetti che, avendo applicato gli ISA, aderiscono entro il termine previsto al concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta 2025-2026;

  • consente di regolarizzare le posizioni fiscali relative agli anni dal 2019 al 2023. Chi aderisce per la prima volta potrà quindi sanare le annualità dal 2019 al 2023, mentre chi aveva già aderito potrà chiudere solo il 2023.

Per i soggetti ISA che partecipano al concordato preventivo biennale e usufruiscono del ravvedimento speciale, i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2028.

Rottamazione-quater.


I giudizi pendenti relativi a debiti inseriti nella domanda di rottamazione-quater (L.  197/2022), o nella riammissione alla stessa (DL 202/2024), si potranno estinguere dimostrando di avere effettuato il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata, possono essere chiusi già dopo il pagamento della prima (o unica) rata, senza dover aspettare che il pagamento rateale sia giunto a termine regolarmente.

 

Accesso fiscale: maggiori diritti per i contribuenti.

Una delle principali novità riguarda l’allineamento alla sentenza CEDU del 6 febbraio 2025 che rafforza i diritti dei contribuenti. 

Secondo la sentenza, infatti, le ispezioni verso i professionisti, e nei locali delle imprese, in assenza di autorizzazione giudiziaria, sono illegittime. 

Gli accessi ispettivi nei luoghi di esercizio delle attività devono quindi essere motivati con l’indicazione specifica delle circostanze che autorizzano il controllo.

Semplificazioni per la determinazione del reddito d'impresa.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, il DL fiscale introduce importanti semplificazioni per:

  • Il calcolo della determinazione del riporto delle perdite;

  • la determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro per favorire chi incrementa i livelli occupazionali;

  • il calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell'ambito del calcolo dell'imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell'ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

Inoltre, il DL fiscale proroga i termini per la predisposizione della documentazione sui disallineamenti da ibridi, da presentare per evitare sanzioni, al 31 ottobre 2025.

Nessuna addizionale IRPEF per i manager.

Dal 2025, l'addizionale IRPEF del 10% non si applicherà più ai bonus e alle stock option dei dirigenti nelle società di partecipazione non finanziaria.

Proroghe dichiarazioni fiscali e versamenti.

Confermato infine lo spostamento del termine entro cui le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP si considerano tempestive: la scadenza passa dal 31 ottobre 2024 all’8 novembre 2024. Resta fermo che non è previsto alcun rimborso per le somme già versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Per il 2025, il Decreto fiscale dispone inoltre il differimento dei termini di versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 al 21 luglio 2025 (in luogo del 30 giugno), con possibilità di ulteriore proroga al 20 agosto 2025 applicando la maggiorazione dello 0,4%. Tale disciplina si applica ai soggetti ISA e ai contribuenti in regime forfetario.

Non lasciarti cogliere impreparato dalle novità: proteggi la tua impresa e il tuo lavoro adesso! Vai su ConvieneOnline.it per maggiori informazioni!