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Lo smart-working sta rivoluzionando il modo di pensare, e riorganizzare, gli spazi, il tempo e il lavoro. 

Negli ultimi tre anni la diffusione di questa modalità di lavoro è stata accelerata dalla necessità di adottare misure in grado di rispondere alle esigenze poste dal Covid-19.  Emerge, tra queste, il superamento del dell’obbligo del datore di lavoro di allegare, insieme alla comunicazione di avvio del lavoro agile, l’accordo siglato con il lavoratore (c.d. procedura semplificata). 

A fine pandemia, tuttavia, molte aziende mostrano ancora una certa diffidenza, sia perché legate a una cultura organizzativa fondata sul controllo del lavoratore, che per la mancanza di chiarezza sul piano normativo.

Tra le principali incertezze troviamo: i dubbi su quali siano le procedure da seguire per l’adozione dello smart-working a fine emergenza; il tema della sicurezza del lavoratore.

Nel corso di questo articolo cercheremo di chiarire quest’ultimo aspetto, oltre a fornire una mappa dello smart-working in Italia nella fase post-pandemica. 

 

Smart-working in Italia oggi: i dati
 

Secondo i dati dell'Osservatorio Smart Working, della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2022, sono ancora molte le aziende italiane che ricorrono a questa modalità di lavoro, sebbene in misura minore rispetto al 2021. 
 

Tra le principali ragioni troviamo:

  • la riduzione dei costi, con un risparmio netto per i lavoratori di circa 600 euro l’anno, e di 500 euro a postazione per le aziende. 
  • un più elevato livello di benessere ed engagement dei lavoratori da remoto rispetto a chi lavora in sede.
 

A scegliere lo smart-working sono soprattutto le grandi imprese con il 91% del 2022, contro l’81% del 2021, per una media di 9,5 giorni di lavoro da remoto al mese. Le Piccole e medie imprese (PMI), invece, sono passate dal 53% al 48% delle realtà, con una media di circa 4,5 giorni al mese.

 

Smart-working in Italia: cosa dice la legge
 

In Italia lo smart-working, o lavoro agile, è definito dalla Legge 22 maggio 2017, n.81, «…quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti […] senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.».

La norma chiarisce, inoltre, che la prestazione di lavoro deve essere eseguita all’interno dell’azienda e, in parte, all’esterno, con il solo limite di rispettare la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

La sicurezza del lavoratore
 

Il tema della sicurezza del lavoratore agile è uno dei più dibattuti dalla giurisprudenza. 

In linea generale possiamo dire che la prestazione svolta da quest’ultimo segue le stesse logiche assicurative delle altre tipologie di lavoratori.

L’art. 23 della legge n.81/2017, dopo aver esteso espressamente la tutela assicurativa Inail al lavoratore agile, prevede la sussistenza dell’infortunio sul lavoro nel caso in cui l’evento sia direttamente collegato alla prestazione lavorativa, e ciò anche relativamente all’infortunio in itinere.

Sulla questione è intervenuta l’INAIL che con la Circolare n. 48/2017, equipara i lavoratori agili a quelli classici. Resta tuttavia non chiara la questione dei confini della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza del lavoratore che svolge la sua attività all’esterno dei luoghi di lavoro, dato che la prestazione potrebbe essere svolta anche all’esterno della propria abitazione, come spazi di coworking o altri luoghi pubblici. 

Per una maggiore comprensione è utile richiamare la giurisprudenza sul c.d. infortunio “in itinere”.

La giurisprudenza è d’accordo nell’affermare che l’assicurazione sugli infortuni comprende anche il c.d. rischio improprio, cioè il rischio che, pur non essendo strettamente connesso alla prestazione lavorativa, sia conseguente a un’attività connessa.

Ci sono diverse pronunce della Suprema Corte che tuttavia lasciano alcuni dubbi sui doveri del dipendente e sulle responsabilità del datore di lavoro. La questione richiederebbe comunque una trattazione a parte.

In linea generale si può dire che, ai fini dell’indennizzo l’INAIL effettuerà specifici accertamenti finalizzati a verificare se l’attività svolta dal dipendente al momento dell’incidente sia comunque sia connessa con quella lavorativa “in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali”. 

 

Come proteggersi in caso di infortunio
 

Cosa deve fare quindi il lavoratore da remoto in caso di infortunio?

Per evitare spiacevoli conseguenze lo smart-worker, oltre a dover rispettare gli stessi doveri dei lavoratori in presenza, può anche adottare alcune soluzioni private per ottenere una maggiore tutela. 
 

Ai fini assicurativi il lavoratore deve:

  • informare tempestivamente il datore di lavoro;

  • fornire il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso;

  • sottoporsi alle cure medico – chirurgiche ritenute necessarie dall’INAIL;

  •  essere reperibile in determinate fasce orarie.
     

Il lavoratore, inoltre, può anche valutare la possibilità di stipulare una Polizza Infortuni privata.

Queste polizze, oltre a garantire una copertura per eventi infortunistici legati all’attività lavorativa, tutelano il lavoratore anche in caso di incidenti avvenuti nel tempo libero. 

 

Polizza Infortuni: le Garanzie
 

Attraverso la Polizza la Compagnia interviene versando un indennizzo, in caso di:

inabilità temporanea, in caso di danno che ha come caratteristica principale la natura transitoria

invalidità permanente, in caso di danno irrimediabile e irreversibile

decesso

 

Garanzia Tempo Libero e Infortuni lievi
 

La Polizza inoltre tutela in caso di: 

• lesioni fisiche e infortuni occorsi nell'ambito domestico e durante lo svolgimento delle attività personali;

• malattie non professionali.
 

Le polizze private, inoltre, possono essere particolarmente utili in caso di infortuni poco gravi, in quanto spesso non sono coperti dall’assicurazione INAIL.

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