Le 4 cose da sapere sulla Donazione - ConvieneOnline.it

Per quanto apparentemente “semplice”, la donazione è un atto molto complesso, ricco di risvolti e di conseguenze che spesso solo a fatica è possibile apprezzare nella loro pienezza.
Per poter contenere le sgradite sorprese in merito a un simile atto di “trasferimento” del proprio patrimonio, condividiamo insieme a voi 4 cose che dovreste assolutamente sapere, in riferimento alla donazione immobiliare.

 

Non esiste una sola tipologia di donazione

Sebbene si parli genericamente di “donazione”, in realtà è bene rammentare fin da questa breve sede introduttiva che da un punto di vista sostanziale la donazione – ovvero, quell’atto con cui si cede un immobile a un donatario – può essere eventualmente declinata a una delle 3 tipologie distinte, facilmente individuabili nella concretezza delle fattispecie: 

  • donazione modale: il donante obbliga il donatario a “fare qualcosa”, in maniera tale da ricevere in cambio l’immobile. In altri termini, la donazione è in questo caso subordinata a un obbligo che ricade in capo al beneficiario del provvedimento;
  • donazione con usufrutto: il donante mantiene il possesso dell’immobile e i suoi frutti fino alla propria morte. Entro tale evento, può anche trasferire l’usufrutto ad altrui persona; 
  • donazione con reversibilità: il beneficiario riceve l’immobile in donazione, ma se muore prima del donante, l’immobile ritorna nelle proprietà di quest’ultimo.

 

Ma che valutazione possiamo trarre da tutto ciò? È molto semplice: la donazione è un atto che può prestarsi a varie finalità, e che proprio per questo motivo va “costruita” in riferimento allo specifico caso, con l’aiuto di un esperto consulente.

 

La donazione può essere revocata (ma non sempre) 

La donazione può essere oggetto di revoca: è dunque possibile che l’immobile donato possa essere ricondotto sul patrimonio del donante. 
Tuttavia, la revocabilità non opera in senso assoluto. Tra le ipotesi più ricorrenti, possiamo ad esempio ricordare come questo accada se:

 

  • il donante e il donatario sono concordi sulla revoca;
  • il donatario compie degli atti giudicati molto gravi nei confronti del donatore, dimostrando così la sua ingratitudine; 
  • il donante scopre di avere figli che al momento della donazione non sapeva di avere (e che possono impugnare la donazione);
  • un creditore impugna la donazione per poter chiederne la revoca e pignorare il bene. 

 

L’elenco delle ipotesi di revocabilità potrebbe proseguire, ricadendo su specifiche casistiche che per brevità non affrontiamo. Quanto basta per invitarvi a parlare della “costruzione” della donazione immobiliare con un professionista che possa accompagnarvi nella realizzazione del vostro atto, finalizzato a raggiungere gli obiettivi desiderati. 

 

Ricevere la donazione a volte è un rischio

Quanto riassunto negli scorsi paragrafi non dovrebbe costituire un timore nei confronti di questa fattispecie giuridica: la maggior parte delle volte che si effettua e si riceve una donazione non accade nulla di pregiudizievole e, dunque, è bene non sospettare ex ante di qualsiasi atto di donazione.
Tuttavia, è anche vero che molto spesso si gestisce con troppa “libertà” l’immobile donato, ignorando – ad esempio – che la legge è molto chiara nello stabilire che non si potrebbe vendere un immobile donato se il soggetto donatore è ancora in vita o se è morto da meno di 10 anni.

Il condizionale è d’obbligo: “tecnicamente” il beneficiario può certamente cedere l’immobile, ma l’acquirente lo farà a suo rischio, visto e considerato che l’atto è impugnabile entro i 10 anni dalla morte del donante.
Consapevoli di questo rischio, spesso gli istituti bancari richiedono un' Assicurazione Donazione per far fronte ai pericoli derivanti dall' acquisto e/o finanziamento di un bene donato.

Meglio pertanto valutare con attenzione il singolo caso, al fine di non andare incontro a spiacevoli conseguenze.

 

Donazione indiretta di un immobile: non rientra nella comunione dei beni

Uno dei casi che interessa maggiormente i beneficiari di una donazione è legata alla possibilità che l’immobile rientri o meno nella comunione dei beni.
Fortunatamente, legislatore (prima) e giurisprudenza (poi) sono stati piuttosto chiari in materia: l’immobile donato non rientra nella comunione dei beni.

Ma cosa accade se la donazione non è diretta, bensì indiretta, ovvero quando il donante dona una somma di denaro con cui poi si acquista un immobile? Semplificando un percorso giurisprudenziale abbastanza lineare, evidenziamo come la Corte di Cassazione abbia più volte specificato come l’immobile acquistato con denaro donato non possa esser considerato come parte della comunione dei beni, ma come questa relazione tra il denaro donato e l’immobile acquistato debba essere dimostrata, magari conservando i mezzi di pagamento utilizzati e accertandosi che gli stessi siano stati firmati dal donante.

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