Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella responsabilità civile

Le Polizze a Responsabilità civile coprono l’Assicurato (il professionista) da errori e omissioni commessi in ambito professionale che possano causare un danno a terzi. 

In genere una buona Polizza prevede la copertura sia in caso di Responsabilità contrattuale che in caso di Responsabilità extracontrattuale.
La prima deriva dall’inadempimento di un’obbligazione o di un contratto, mentre la seconda da un fatto o atto in grado di cagionare, a un terzo, un danno ingiusto. 

La disciplina della Responsabilità contrattuale richiama in parte la disciplina della Responsabilità extracontrattuale, tuttavia esistono differenze sostanziali in ordine a: impostazione, inquadramento, fattispecie, conseguenze, termini probatori, prescrizione e risarcimento.

In seguito cercheremo di chiarire alcuni di questi aspetti.
 

Responsabilità contrattuale: responsabilità del debitore

 
La Responsabilità contrattuale, è disciplinata dall’art.1218 del Codice civile, che dichiara Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno quando questo danno c’è o si verifica se non prova che l’inadempimento / ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Si tratta di una fattispecie giuridica che deriva dall’inadempimento delle obbligazioni, non è quindi necessario trovarsi in presenza di un danno per richiamare la responsabilità.
L’elemento del danno eventuale, e il conseguente obbligo di procedere al risarcimento, potrà sorgere in un momento successivo all’inadempimento e non in un tempo precedente allo stesso.

Si parla di danno eventuale perché nei fatti, quest’ultimo, potrebbe anche non esistere.
 

Responsabilità extracontrattuale: il fatto illecito

La Responsabilità Extracontrattuale, invece, è disciplinata dall’art. 2043 del Codice civile: Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Si tratta, in questo caso, di una responsabilità derivante da fatto illecito in grado di produrre un pregiudizio economico nei confronti di un soggetto che ha subito il danno, pur non essendoci un rapporto obbligatorio tra essi.
Il principio alla base della responsabilità extracontrattuale è quello del neminem laedere, secondo cui tutti devono astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui.
 
 

Le differenze

Una volta chiarito in cosa consistono la Responsabilità contrattuale e la Responsabilità extracontrattuale possiamo delineare gli aspetti in cui si differenziano.

  1. La capacità giuridica.
  • Nella Responsabilità contrattuale risponde il debitore che ha la capacità di contrarre un’obbligazione. Quest’ultima si acquista con la maggiore età e non è altro che l’idoneità a porre in essere, e ricevere, atti giuridici. 

  • Nel caso della Responsabilità extracontrattuale risponde colui che ha commesso il fatto illecito, quindi chiunque, che per legge, abbia la capacità di intendere e di volere.

  1. L’onere della prova.

  • Nella Responsabilità contrattuale il debitore ha l’obbligo di eseguire esattamente la prestazione e, in caso contrario, dovrà dimostrare in sede di giudizio che l’inadempimento dipende da cause a lui non imputabili. Nei fatti è il debitore ad avere l’onere della prova e non il creditore. Quest’ultimo, a sua volta, è in possesso del contratto che attesta che il debitore ha un obbligo nei suoi confronti.

  • Nella Responsabilità da fatto illecito l’onere della prova è a carico del danneggiato. È Il soggetto che ha subito il danno, infatti, a dover dimostrare che vi è stata colpa o negligenza del soggetto che era tenuto a comportarsi secondo le norme dell’ordinamento giuridico per evitare che si cagionasse un danno ingiusto ad altri.

  1. La prescrizione.

  • Nella Responsabilità contrattuale il creditore è in possesso di un titolo che non si modifica e dimostra il mancato adempimento dell’obbligazione e consente di richiedere il risarcimento in giudizio secondo il termine di prescrizione ordinaria: 10 anni.

  • Nella Responsabilità da fatto illecito, data la mancanza di un titolo, il legislatore ha intenzionalmente previsto un termine di prescrizione breve per il risarcimento del danno: 5 anni, in quanto in questa fattispecie specifica, si manifesta la necessità di ricostruire il fatto illecito attraverso le testimonianze di soggetti. 

  1. Il danno risarcibile.

  • Nella Responsabilità contrattuale, se l’inadempimento è colposo sono risarcibili solo i danni prevedibili nel momento in cui è sorta l’obbligazione. Ricordiamo che per “prevedibile” si intende quel danno che realizza la lesione dell’interesse base, sia con riguardo alla comune esperienza, che in relazione alle concrete circostanze del caso note o riconoscibili con l’ordinaria diligenza alla parte inadempiente.

  • Nella Responsabilità extracontrattuale, invece, sono risarcibili tutti i danni conseguenti alla condotta immediata e diretta dell’autore dell’azione.

Concorso tra Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La giurisprudenza ammette la possibilità di concorso tra la Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei casi in cui un comportamento si configuri, sia nell’inadempimento di un’obbligazione che nella lesione di un diritto primario.

Questa circostanza si presenta, per esempio, quando c’è una lesione al diritto alla vita e all’incolumità personale.

Supponiamo che un soggetto (A), resti vittima di un incidente mentre viene trasportato in vettura da un altro soggetto (B), con cu aveva sottoscritto un accordo di trasporto.

In questo caso B sarà considerato responsabile sia a titolo di Responsabilità contrattuale, in quanto l’art. 1681 sancisce la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, che a titolo di Responsabilità extracontrattuale, per la lesione colposa del diritto assoluto di Tizio all’incolumità personale.

Il soggetto che ha subito il danno (A), invece, avrà la possibilità di scegliere tra le due azioni a sua disposizione. 

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