Il Commercialista può essere responsabile in caso di illeciti tributari commessi da una società, nel caso in cui abbia fornito un contributo concreto e consapevole alla loro realizzazione.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11372, del 27 aprile 2026, che si è pronunciata sull’applicazione dell’articolo 9 del Dlgs 472/1997 in materia di concorso nelle violazioni tributarie.
La disposizione, infatti, rende sanzionabili i soggetti che abbiano fornito un contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell’illecito tributario, anche se estranei alla società.
Tuttavia, affinché si configuri il concorso devono essere presenti specifici elementi: la realizzazione della violazione da parte di almeno uno dei soggetti coinvolti, il contributo causale del concorrente e la volontà effettiva di cooperare alla realizzazione dell’illecito.
La vicenda al centro della sentenza della Cassazione.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a un contribuente di aver concorso nelle violazioni tributarie commesse da una società per azioni.
La contestazione, come anticipato, era stata formulata ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 472/1997.
Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sostenendo che non potesse essergli attribuita una responsabilità concorsuale per le violazioni commesse dalla società.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso escludendo l’applicabilità dell’articolo 9 e, in seguito, la decisione era stata confermata anche dalla Commissione tributaria regionale della Campania.
L’Amministrazione finanziaria aveva quindi impugnato la pronuncia davanti alla Corte di Cassazione, contestando proprio l’esclusione della responsabilità del contribuente a titolo di concorso e della conseguente obbligazione solidale per le sanzioni.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che i giudici di merito non avessero interpretato in modo corretto il rapporto tra l’articolo 7 del Dl 269/2003 e l’articolo 9 del Dlgs 472/1997.
Cosa dice la Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, l'articolo 7 del Dl 269/2003 prevede che le sanzioni tributarie siano riferite esclusivamente alla persona giuridica contribuente, sollevando dalla sanzione la persona fisica che abbia agito per conto dell'ente.
Diversamente, l'articolo 9 del Dlgs 472/1997 riguarda i soggetti estranei che abbiano concorso nella realizzazione della violazione, offrendo un contributo materiale o psicologico.
Le due disposizioni, quindi, non sono incompatibili: la prima riguarda l’imputazione della responsabilità all'interno del rapporto tra l’ente e la persona fisica che agisce per conto di quest’ultimo; la seconda consente di sanzionare il soggetto terzo che abbia contribuito alla realizzazione dell'illecito.
La responsabilità del concorrente si fonda, dunque, sul contributo causale concretamente fornito alla violazione e sulla consapevolezza di contribuire alla sua realizzazione.
È importante chiarire che la pronuncia non introduce una responsabilità automatica del commercialista per le violazioni fiscali della società assistita.
Il professionista, come anticipato, può essere sanzionato solo nel caso in cui consapevolmente, con la sua condotta, abbia concretamente contribuito alla realizzazione dell'illecito.
Il semplice fatto di avere un rapporto professionale con la società, quindi, non è di per sé sufficiente a configurare la responsabilità prevista dall'articolo 9.
Responsabilità professionale e tutela del commercialista.
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