Richiesta di risarcimento danni "per conoscenza": quali conseguenze?

La recente sentenza n. 14385/2019 della Corte di Cassazione è intervenuta sull’ipotesi in cui il danneggiato di un sinistro stradale abbia inviato una richiesta di risarcimento dei danni per conoscenza alla Compagnia Assicurativa, poi citata in giudizio. Quali sono le conseguenze?

Per poter comprendere quali sono le motivazioni che hanno condotto i giudici ad esprimersi come tra breve esamineremo, giova compiere un piccolo passo indietro e riepilogare il caso oggetto di processo. La vicenda trae origine quando un uomo, terzo trasportato, rimaneva coinvolto in un incidente su un motorino condotto da un guidatore assicurato dalla Cattolica, a sua volta investito da un’auto guidata da conducente assicurato con Nuova Tirrena.

Il difensore del terzo trasportato inviava una richiesta di risarcimento alla Nuova Tirrena (Compagnia Assicurativa dell’investitore) e per conoscenza alla Cattolica (Compagnia Assicurativa dell’investito), in cui ventilava la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto, domandando il risarcimento da parte di chi di dovere.

Sia il giudizio di primo grado che quello di appello concordano che la richiesta di risarcimento danni fosse rivolta solo alla Nuova Tirrena, e che dunque l’invio per conoscenza alla Compagnia Assicurativa Cattolica non fosse una valida richiesta nei confronti di quest’ultima. La domanda di risarcimento nei suoi confronti è stata dunque dichiara improcedibile.

Il terzo trasportato ricorre però in Cassazione e, dopo attenta valutazione, i giudici della Suprema Corte accolgono la doglianza rammentando come lo scopo della norma chiamata in causa (l’art. 22 della l. 669/1990) che impone l’onere della comunicazione di una richiesta di risarcimento almeno 60 giorni prima di iniziare l’azione, è quello di agevolare la definizione della controversia evitando il giudizio, e permettere così all’assicuratore di valutare se accettare o meno la richiesta di risarcimento.

Gli Ermellini ricordano inoltre che nell’ipotesi di scontro tra veicoli, la tesi del danneggiato sul fatto che il danno debba imputarsi solo a uno di essi, non incide comunque sulla condizione di procedibilità della domanda nei confronti dell’altro, a patto che quest’ultimo abbia avuto conoscenza della volontà del danneggiato di ottenere il risarcimento.

I giudici concludono rammentando che l’interpretazione della volontà del creditore per stabilire se abbia o meno preteso il risarcimento anche dalla compagnia Cattolica, deve essere effettuata tenendo conto di ogni elemento contenuto nella dichiarazione di volontà, qui compreso anche il recapito della dichiarazione alla compagnia stessa.

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