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Dal 15 gennaio è ufficialmente operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS): l’organismo di giustizia stragiudiziale, istituito in seguito al decreto ministeriale n. 215/2024, entrato in vigore il 24 gennaio 2025.


L'istituzione dell’Arbitro Assicurativo nasce con l’obiettivo di fornire ai consumatori uno strumento alternativo al tribunale per la risoluzione delle controversie assicurative. Attraverso questo organismo, infatti, cittadini e imprese possono tentare di risolvere i contenziosi con compagnie e intermediari senza ricorrere al giudice, con procedure rapide, costi contenuti e senza obbligo di assistenza professionale.

Si tratta di una novità rilevante per il settore, destinata a incidere concretamente sulle modalità di tutela degli assicurati e sulla gestione dei reclami.


Ma come funziona l’Arbitro Assicurativo e chi può accedervi?
Vediamolo insieme.


Arbitro Assicurativo: cos’è, come funziona la procedura e quali sono i tempi.


Iniziamo con il dire che l’Arbitro Assicurativo è un organismo collegiale istituito presso l’IVASS e composto da un Collegio di cinque membri, così articolato:

  • un Presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, anche a riposo, con comprovata esperienza giuridica;
  • due componenti designati dall’IVASS, in possesso di adeguate competenze tecniche e normative in materia assicurativa;
  • un componente designato dalle associazioni dei consumatori, rappresentative a livello nazionale;
    un componente designato dalle associazioni delle imprese di assicurazione e degli intermediari.

    Questa composizione garantisce un equilibrio tra competenze giuridiche, tecniche e rappresentative degli interessi delle parti, assicurando imparzialità, trasparenza e qualità nelle decisioni adottate.


Quando si può fare ricorso all’AAS e a chi si rivolge.


Possono rivolgersi all’Arbitro assicurativo il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato nei casi in cui ritengano che siano stati lesi i propri diritti.


Tra le questioni che possono essere sottoposte a questo organismo possiamo elencare, ad esempio:

  • il mancato pagamento di indennizzi o risarcimenti;
  • l’applicazione di clausole contrattuali; 
  • comportamenti della Compagnia o dell’intermediario ritenuti non conformi alle regole che disciplinano la distribuzione e la gestione delle polizze.

Rientrano nella competenza dell’AAS, entro determinati limiti, le richieste di pagamento di importi fino a:

  • 300.000 euro per polizze vita che prevedono la prestazione esclusivamente in caso di morte;
  • 150.000 euro per altre polizze vita;
  • 25.000 euro per polizze danni (ad esempio casa, salute, viaggi);
  • 2.500 euro nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.


Come funziona il ricorso all’AAS.


Per presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo è sufficiente accedere al portale www.arbitroassicurativo.it , tramite SPID o CIE.
A quel punto è fondamentale descrivere in modo chiaro i fatti e allegare la documentazione utile a dimostrare la propria posizione. 
È inoltre necessario allegare:

  • la copia del reclamo preventivamente inviato all’impresa o all’intermediario, con la relativa prova di invio;
  • la copia dell’eventuale risposta ricevuta;
  • la copia del documento di identità del ricorrente;
  • la ricevuta del pagamento del contributo di 20 euro, che si può versare con PagoPA sul Portale AAS;
    l’eventuale procura e il documento di identità del procuratore, se il ricorso è presentato per conto di terzi.


Se la documentazione presentata risulta incompleta o poco leggibile, il ricorrente viene invitato a integrarla entro 10 giorni.


Quanto dura la procedura.


Una volta ricevuto il ricorso, l’impresa o l’intermediario coinvolto hanno 40 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. In questo caso, il ricorrente può replicare entro 20 giorni, ai quali possono seguire ulteriori 20 giorni concessi alla controparte per la controreplica.
Conclusa questa fase e completato il fascicolo, l’AAS comunica l’esito del ricorso entro 90 giorni. Nei casi di particolare complessità, il termine può essere prorogato una sola volta, fino a un massimo di altri 90 giorni.
Nel complesso, la procedura ha una durata media di circa 130 giorni nei casi ordinari, ma può arrivare fino a 270 giorni quando la controversia presenta profili più complessi.


Il Reclamo come condizione del ricorso all'AAS.


Come già anticipato, al momento della presentazione del ricorso è indispensabile allegare la copia del reclamo già inviato alla Compagnia assicurativa o all’intermediario. Prima di rivolgersi all’AAS, infatti, il soggetto interessato deve avviare un tentativo di risoluzione diretta.
Il reclamo, per essere valido, deve riferirsi a fatti avvenuti non oltre tre anni prima della sua presentazione. Una volta inviato, il reclamante è tenuto ad attendere almeno 45 giorni, periodo entro il quale l’assicuratore può fornire una risposta.
Se allo scadere di questo termine non arriva alcun riscontro, oppure se la risposta viene ritenuta insoddisfacente, si può procedere con il ricorso all’AAS. È però importante rispettare le tempistiche: tra la presentazione del reclamo e quella del ricorso non deve passare più di un anno, altrimenti la domanda rischia di essere dichiarata inammissibile.


L’Arbitro Assicurativo a tutela del consumatore.


È importante specificare che le decisioni dell’AAS non sono vincolanti.
Tuttavia, se la compagnia o l’intermediario decidono di non adempiere alle decisioni dell’Arbitro, la notizia del mancato adempimento è pubblicata sul sito dell’AAS in una sezione dedicata, per un periodo di 5 anni. 
Inoltre, l’impresa o l’intermediario hanno l’obbligo di condividere la notizia sul proprio sito internet per un periodo di 6 mesi.
In caso di inadempimento, il ricorrente può comunque far valere i propri diritti rivolgendosi all’Autorità giudiziaria.

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