Superbonus e sicurezza sul lavoro, obbligo di CCNL

Dal 27 maggio 2022 diventa obbligatoria l'applicazione dei CCNL nei lavori superiori a 70 mila euro per poter accedere a Superbonus, Bonus facciate, Bonus verde, ristrutturazioni e gli altri Bonus Casa.

Le novità introdotte dal decreto legge n. 13/2022 trovano conferma nella legge di conversione del decreto Sostegni ter 2022, incluse le misure volte a tutelare i lavoratori del settore edile.

L’obiettivo della misura è quello di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dato l’aumento del numero dei cantieri aperti in seguito alle agevolazioni fiscali disponibili per i lavori sulla casa.

Nei fatti quindi l’accesso ai bonus viene subordinato al vincolo per le aziende di rispettare la normativa sul lavoro.

 

Quando scatta l’obbligo CCNL edilizia per la sicurezza sul lavoro


La norma prevede, in particolare, che in caso di lavori edilizi (di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) le imprese realizzatrici applichino i CCNL, nazionali e territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L’obbligo scatta per gli interventi dal valore superiore a 70 mila euro. Inoltre si applica sia in caso di appalto che di subappalto, nella ratio che in presenza di disposizioni eccezionali quali sono quelle relative alle agevolazioni fiscali, prevale l'interpretazione più stringente della norma.

  

L'adempimento è necessario per accedere ai seguenti benefici fiscali:

  • Superbonus 110% (art. 119 D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”);

  • Bonus barriere architettoniche 75% (art. 119-ter del Dl 34/2020);

  • Adeguamento ambienti di lavoro 60% (art. 120 Decreto Rilancio)

  • Bonus Mobili ex art. 16, comma 2 D.L. n. 63/2013;

  • Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall'art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall'articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito);

  • Bonus Facciate (art. 1, comma 219, legge di Bilancio 2020);

  • Bonus Verde ex art. 1, comma 12 legge n. 205/2017.

 

Obbligo CCNL: Come funziona

 

Il CCNL applicato deve essere riportato:
  • nell’atto di affidamento dei lavori,
  • nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
     
L’Agenzia delle Entrate procederà alla verifica del rispetto della norma avvalendosi della collaborazione di Ispettorato del Lavoro, INPS e Casse edili.
Un ulteriore verifica sarà richiesta ai professionisti che appongono il visto di conformità, che possono tutelarsi con una Polizza Visto Leggero.

La norma prevede infatti che:
i soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.” 

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