Aggravamento del Rischio
Per Aggravamento del Rischio si intende una variazione in senso peggiorativo delle condizioni iniziali di Polizza, ovvero un aumento delle probabilità che il rischio coperto dalla Polizza possa concretizzarsi dando così origine ad una richiesta di risarcimento da parte dell’Assicurato.
Stando a quanto sancito dall’Art. 1898 del Codice Civile, è fatto obbligo al Contraente di provvedere ad effettuare immediata comunicazione all’Assicuratore degli eventuali mutamenti. È data altresì facoltà all’Assicuratore di aumentare l’importo del premio in proporzione all’aumento del rischio o, nei casi in cui il rischio fosse ritenuto troppo elevato, di rifiutarne la copertura rescindendo il contratto.
Le modalità attraverso le quali l’Assicuratore può recedere dal contratto prevedono la comunicazione in forma scritta entro un mese dalla ricezione dell’avviso o, più in generale, della presa conoscenza dell’aggravamento del rischio. Anche nel caso in cui l’Assicuratore decidesse di optare per il recesso però vi sono alcune limitazioni che impongono le tempistiche richieste affinché lo stesso diventi effettivo.
Il recesso da parte dell’Assicuratore, una volta effettuata la comunicazione, ha effetto:
- Immediato, nel caso in cui l’assicuratore ritenesse il Rischio troppo elevato per poterne offrire copertura;
- Posticipato di quindici giorni, nel caso in cui l’assicurazione venisse prestata con una maggiorazione sull’importo del Premio.
All’Assicuratore in ogni caso spettano i Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione del recesso.
Nel caso in cui il sinistro si verificasse nell’arco di tempo che va dalla consapevolezza dell’aggravamento del rischio alla conclusione delle tempistiche per la comunicazione (1 mese) e per l’efficacia del recesso (immediato o 15 giorni), l’Assicuratore agirà in secondo specifiche modalità:
- Se l’aggravamento fosse considerato elevato al punto tale che la copertura sarebbe stata rifiutata, l’Assicuratore non sarà tenuto a rispondere del sinistro;
- Nel caso in cui l’aggravamento invece avrebbe comportato una maggiorazione del Premio, l’Assicuratore sarà tenuto a rispondere a titolo di risarcimento per un importo ridotto. L’importo ridotto verrà ricalcolato tenendo conto del rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se l’Assicuratore fosse stato a conoscenza dell’aggravamento del rischio al momento della stipula del contratto.