Assicurazione Responsabilità Civile
L'Assicurazione Responsabilità Civile, disciplinata dall'Art. 1917 del Codice Civile, vincola l'Assicuratore a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per danni cagionati a terzi per fatti commessi accidentalmente durante il periodo di copertura assicurativa.
La definizione stessa dataci dal Codice Civile indica che, dalle tutele offerte, vengono esplicitamente esclusi i fatti commessi con dolo ovvero i danni causati volontariamente dall'Assicurato.
Altri fattori da tenere a mente quando si parla di Responsabilità Civile sono le diverse sfaccettature della tipologia contrattuale. Le Polizze di Responsabilità Civile sono volte alla tutela dei danni causati a soggetti terzi, questo ad indicare che l'Assicurato stesso non ha diritto ad alcun tipo di risarcimento qualora dovesse subire dei danni conseguenti i sinistri da esso stesso causati.
I danni risarcibili dalle Polizze di Responsabilità Civile, a seconda degli specifici Prodotti Assicurativi, offrono coperture sia per danni causati a cose che per danni causati alle persone facendo ulteriore distinzione in coperture contro:
Danni Patrimoniali tra i quali rientrano i pregiudizi economici causati sia per le perdite immediate che per gli eventuali mancati guadagni futuri;
- Danni non Patrimoniali per tutte le conseguenze negative che possano in qualche modo influire sulla sfera personale o sulla psiche del soggetto danneggiato. Materia questa molto più complessa e delicata in quanto, a differenza delle valutazioni oggettive applicabili ai danni patrimoniali, tra i danni non patrimoniali possono confluire una moltitudine di casistiche disparate.