Cessazione del Rischio

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1896 del CC, quando un soggetto assicurato reputa che non sussista più l’eventualità che si verifichi il rischio per il quale aveva deciso di stipulare una Polizza Assicurativa, il suddetto soggetto può richiedere la Cessazione del Rischio e il conseguente scioglimento del contratto.

Facciamo un esempio pratico; il soggetto “X” ha stipulato un’assicurazione su un determinato oggetto contro il furto dello stesso ma tale bene viene distrutto in un incendio che coinvolge l’abitazione dell’assicurato. In questo caso, non esistendo più materialmente l’oggetto, viene a decadere anche l’eventualità del furto e, di conseguenza, è possibile far decadere l’assicurazione per l’avvenuta cessazione del rischio.

Altri casi comuni in cui si verifica la cessazione del rischio sono quelli legati all’assicurazione di un veicolo; in questo caso, se ad esempio l’autovettura viene venduta ad un nuovo proprietario o se sopraggiunge il decesso di colui che ha contratto la polizza, il Codice Civile prevede il totale scioglimento del contratto in essere per mancanza di rischio.


Cessazione del rischio : cosa fare e come funziona

Secondo l’articolo 1896 del Codice Civile già citato in precedenza, il contratto assicurativo è da considerarsi sciolto se il rischio oggetto dell’assicurazione smette di esistere.

Quando si verifica la cessazione del rischio, la compagnia assicurativa paga i premi previsti fino al momento in cui non le viene comunicato la cessazione del rischio.

In questo caso, all’assicurato sono dovuti anche i premi relativi all’annualità in corso, tranne in quei casi in cui la cessazione di rischio avvenga tra la fine del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa.

È importante, a tal proposito, sottolineare una cosa:  nel caso in cui la sopraggiunta cessazione del rischio non viene tempestivamente comunicata tramite l’apposita procedura alla propria compagnia di assicurazione, quest’ultima può far valere i propri diritti sul pagamento del premio prestabilito.

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