Danno Biologico
Quando si parla di danni alla persona ci si può riferire a diverse tipologie di lesioni, tra cui anche quella denominata Danno Biologico.
Per Danno Biologico si intende un qualsiasi tipo di lesione che compromette l'integrità della persona sia dal punto di vista fisico che psicologico.
Per verificare l’effettivo Danno Biologico, si procede con l’attuazione di determinati test ed esami che possono evidenziare, nel caso il Danno Biologico sia accertato, una serie di sintomatologie quali:
- Modifiche nell’aspetto esteriore;
- Diminuzione delle capacità psicofisiche;
- Diminuzione della capacità lavorativa.
La giurisdizione che si occupa di legiferare il risarcimento dei Danni Biologici, pur essendo questi ultimi ormai riconosciuti da tutti i giuristi e gli esperti del settore, non è sempre di facile applicazione, soprattutto se riguarda conseguenze riconducibili ad errori di tipo medico.
Quando si tratta di “quantificare” il Danno Biologico, solitamente ci si riferisce a due grandi categorizzazioni, ovvero, i Danni Biologici di lieve entità e quelli di non lieve entità.
Esiste anche un’altra categoria o, per meglio dire, sottocategoria del Danno Biologico, ovvero quello denominato “Tanatologico”, un danno causato dall’impatto psicologico riconducibile alla morte altrui.
Secondo quanto riportato dall’art 2043 del CC, per la valutazione del Danno Biologico, è opportuno riferirsi a parametri specifici come possano stabilire se il Danno Biologico riportato è innanzitutto di tipo temporaneo o permanente.
Un Danno Biologico che comporta una invalidità temporanea, riguarda tutte quelle lesioni che richiedono un determinato lasso di tempo per una completa risoluzione mentre un Danno Biologico che comporta una invalidità permanente riguarda le lesioni che non possono essere risolte neppure da cure e terapie.
Qualunque sia il tipo di invalidità causata dal Danno Biologico, è necessario che il soggetto coinvolto si sottoponga a scrupolosi accertamenti medico-legali volti a verificare la gravità della situazione e a stabilire la percentuale di risarcimento tramite l’attribuzione di specifiche percentuali ai postumi del soggetto conseguenti al danno subito.