RC Professionale
Viene detta RC Professionale una polizza assicurativa che copre diversi tipi di danni, e che alcune categorie di lavoratori autonomi (commercialisti, medici, geometri, architetti, amministratori di condominio, ecc.) sono obbligati a stipulare. La norma che detta tale obbligo proviene dal DPR 137 del 2012.
Lo scopo di questa assicurazione è di proteggere finanziariamente i contrenti della polizza in questione, nel caso in cui facciano un danno ai propri clienti. L'obbligo spetta ai lavoratori iscritti all'albo professionale. Di conseguenza, è utile nel coprire gli eventuali rischi che sono correlabili all'esercizio del lavoro praticato dalla maggior parte dei liberi professionisti.
Ciascun professionista è tenuto a far conoscere ai propri clienti il numero e altri estremi della propria polizza, oltre che il relativo massimale coperto (ossia il massimo importo rimborsabile tramite la compagnia assicuratrice).
I danni che le polizze RC professionale coprono, sono i seguenti: responsabilità civile, danni patrimoniali, colpa lieve, colpa grave, responsabilità contrattuale, violazione della privacy, ingiurie e diffamazioni, colpe attribuibili ai propri collaboratori o dipendenti, e varie ed eventuali previste dalla legge.
Tra le clausole che coprono i diversi eventuali danni previsti dal contratto, uno particolarmente importante che mai deve mancare, è quella che riguarda la copertura dei danni per colpa grave. Serve a proteggere l'assicurato e i suoi clienti dai problemi che sono frutto di imprudenza (atteggiamenti poco prudenti), negligenza (cioè grave disattenzione o dimenticanza), imperizia (inesperienza e/o mancanza di abilità), o anche di mancata osservanza di regolamenti e leggi.
Anche le società tra professionisti devono obbligatoriamente stipulare tale polizza. Dall'obbligo sono invece esclusi gli avvocati e i praticanti legali, così come previsto dalla circolare dell'INAIL del 3 marzo 2014.
Se un libero professionista tenuto a stipulare la polizza RC professionale non adempie a tale obbligo, non solo deve risarcire un eventuale danno personalmente, ma riceve anche un richiamo ufficiale e/o una sanzione dal suo ordine professionale di appartenenza.