Animali in condominio, quali possono essere vietati?

L’art. 1138 del Codice civile, nella sua attuale formulazione, dispone che le norme del regolamento condominiale non possano vietare il possesso o la detenzione di animali domestici.

Una formulazione apparentemente ampia che, però, pone tutti i proprietari di animali dinanzi a un dilemma: qual è il confine di “domestico”? Come ci si può porre dinanzi a animali esotici?

Per cercare di arrivare a una risposta soddisfacente a questi e altri quesiti, iniziamo con il rammentare che nella sua originaria stesura il riferimento ex art. 1138 c.c. era agli “animali da compagnia”, poi sostituito dall’attuale connessione al “domestico”, vietando così sostanzialmente la detenzione di serpenti, ragni velenosi, iguane, e così via.

Il legislatore, però, ha probabilmente sottovalutato il fatto che anche con questa nuova terminologia gli equivoci sarebbero abbondati, e autorevole dottrina si è soffermata nel ritenere (a ragione) che la revisione dell’art. 1138 c.c. ha perso l’occasione di adottare una definizione più sostenibile di quegli animali che possono essere detenuti in condominio, e quegli animali che invece non possono essere detenuti negli alloggi condominiali.

Insomma, utilizzando impropriamente il termine “animali domestici”, il legislatore ha ammesso che in condominio possano essere detenuti maiali (che sono sì animali domestici) ma non criceti (che non sono animali domestici).

Di qui, l’ampliamento dei margini di potenziali liti condominiali, e la necessità di cercare una soluzione ben spendibile in ambito giuridico.

Da quanto sopra sembra infatti emergere che il legislatore abbia inteso usare il termine “animale domestico” più nell’accezione “comune” che in quella legale. Un recente approfondimento condotto dal quotidiano Il Sole 24 Ore, a dimostrazione di ciò, sollevava l’esempio del furetto, animale a tutti gli effetti selvatico per natura, ma addomesticabile in ambito domestico. Si tratta allora di un animale domestico o non domestico? Gli animali esotici d’affezione, resi totalmente innocui, sono ammessi o no?

Lo stesso quotidiano evidenziava altresì come la definizione di animale domestico utilizzata nel codice possa essere in contrasto con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, finalizzata a tutelare ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.

Dunque, non essendoci una terminologia legislativa che possa specificare in modo univoco chi è effettivamente l’animale domestico, eliminando ogni dubbio in materia, non si potrà che analizzare– volta per volta – le singole fattispecie.

I nostri Prodotti