Assicurazioni in Agenzia Viaggi: cosa cambia con la direttiva IDD

La Insurance Distribution Directive (IDD) ) è la direttiva europea 2016/97 che dal 1° ottobre 2018, cambierà in Italia le regole della distribuzione assicurativa esercitata “a titolo accessorio”, andando, cioè, a colmare il vuoto normativo che riguarda la situazione di chi vende una polizza pur non essendo un agente assicurativo.
La Idd promette grandi novità nel settore delle assicurazioni viaggio, andando a concernere in maniera diretta sia le agenzie di settore, sia i consumatori che da esse acquistano i pacchetti turistici.
Ma cosa sta per cambiare? Quali saranno le novità del comparto?

 

Cosa cambia dal 1° ottobre 2018 (in breve)

In termini sintetici, dal prossimo 1° ottobre 2018 le agenzie di viaggio che vendono delle polizze assicurative dovranno allinearsi agli standard richiesti, curando adeguatamente la formazione dei propri operatori e nominando un responsabile per la distribuzione dei prodotti assicurativi su cui incomberà il compito di vigilare sul rispetto delle norme. In aggiunta a ciò, le agenzie dovranno adempiere agli obblighi di informazione dettagliata e trasparente sulle caratteristiche delle polizze viaggi.

 

Perché si è giunti alla IDD

Il bisogno di disporre di una nuova direttiva, sostitutiva di quella precedente, è nato dalla necessità di armonizzare al meglio le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, andando così a ridurre l’evidente frammentazione del mercato comunitario degli intermediari e dei prodotti assicurativi.

Contemporaneamente a questo primo obiettivo, la IDD desidera rinforzare ulteriormente le tutele già riconosciute ai consumatori, andando a realizzare nuovi processi che possano evitare le non rare “pressioni” a sottoscrivere dei prodotti assicurativi che non sono in realtà adeguati alle proprie esigenze.

 

Chi sono i destinatari della IDD

La direttiva in questione si applica a tutti coloro che distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi. Si può dunque facilmente evidenziare un forte ampliamento del raggio d’azione: mentre la precedente direttiva si rivolgeva esclusivamente agli intermediari, la IDD si riferisce a

  • agenti, mediatori e operatori di “bancassicurazione”,
  • imprese di assicurazione,
  • soggetti che gestiscono siti internet di comparazione quando questi consentano di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione,
  • agenzie di viaggio e autonoleggi.

 

La tutela per la clientela

Come anticipato, uno degli obiettivi fondamentali di questa direttiva è la migliore tutela per la clientela, fin dal momento della strutturazione della soluzione assicurativa.

Sotto tale auspicio, pertanto, tutti coloro che sono impegnati nel processo dovranno verificare che ogni proposta sia in linea con l’interesse del cliente finale, monitorando che per l’intera estensione del contratto assicurativo, il prodotto continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali il prodotto è stato realizzato.

La finalità ultima è chiaramente quella di far sì che ogni prodotto sia indirizzato a un potenziale assicurato dopo che siano state attentamente analizzate le esigenze e le propensioni di tutela. Per poter  permettere una certificazione “oggettiva”, la direttiva favorirà l’introduzione e l’implementazione di processi automatizzati e di strumenti informatici utili per poter analizzare i bisogni dei clienti, i loro profili, l’adeguatezza delle soluzioni assicurative proposte, lo scambio informativo tra compagnia e distributori.

 

Gli obblighi di comunicazione

Una parte molto importante delle novità della direttiva concerne gli obblighi di comunicazione: il distributore di prodotti assicurativi deve infatti informare in maniera chiara, completa e trasparente l’interlocutore, con un grado di information che non dovrà riguardare solo il prodotto, quanto anche lo status del distributore e il compenso percepito.

In particolare, gli obblighi di comunicazione si concretizzeranno (anche) sulla formulazione di due documenti pre-contrattuali, come la raccomandazione personalizzata (che ha come finalità quella di individuare il profilo del cliente e le relative soluzioni) e il documento informativo standardizzato per i prodotti non vita (che include informazioni di base sui prodotti).

 

L’impatto sulle Agenzie di Viaggio

Con tali premesse, la direttiva introduce pertanto rilevanti novità in capo a tutti coloro i quali operano nel settore “limitandosi” a distribuire i prodotti, come le agenzie di viaggio.
Costoro diverranno infatti responsabili in solido con la compagnia assicurativa nell’ipotesi in cui non siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa.

Dal 1 Ottobre la Idd impatterà sulle Agenzie di Viaggio con alcune novità, vediamole insieme:

  • in ogni punto vendita dovrà essere nominato un responsabile di distribuzione assicurativa, che avrà il compito di garantire il rispetto delle norme.
  • nell’articolo 107 dello schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva si legge che nel caso di un’assicurazione sul viaggio, quindi nel caso in cui l’assicurazione sia complementare rispetto a un servizio, e la sua durata sia pari o inferiore a tre mesi, l’importo del premio versato per persona non dovrà superare i 200 euro (trecento euro in meno rispetto alla soglia precedente di 500 euro l’anno).
  • qualora la soglia fissata per i premi venga superata e la durata sia superiore ai 90 giorni, l’articolo 108-bis, inoltre, vincola gli agenti di viaggi all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari, che potrebbe prevedere l’inserimento di una sezione specifica proprio per la categoria.
  • per essere abilitati bisognerà seguire un corso di formazione accreditato dall’IVASS, online per un totale di 60 ore «con esame finale molto serio», come ha spiegato Giussani, per un costo intorno ai 350 euro. E comunque sarà possibile iscriversi all’elenco degli intermediari assicurativi solo in qualità di collaboratore di compagnia assicurativa o di broker. Anche in questo caso per le assicurazioni le agenzie dovranno aprire un conto corrente dedicato.

 

Chi viola le norme sulla distribuzione dei prodotti assicurativi andrà dunque incontro a sanzioni amministrative pecuniarie  che colpiranno sia le persone giuridiche (cioè l’agenzia di viaggio come società), sia le persone fisiche.

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