Avvocati: addio incompatibilità tra esercizio della professione e lavoro subordinato

Il disegno di legge n. 428, attualmente in esame alla Commissione Giustizia, propone di regolarizzare la posizione lavorativa di quegli avvocati che, nonostante il conseguimento del titolo e le loro assunzioni di responsabilità, di fatto svolgono la propria attività lavorativa in forma subordinata o parasubordinata, in studi legali altrui.

Ma che cosa contiene il disegno di legge? Cerchiamo di spiegarlo nel dettaglio.

 

Il disegno di legge sul lavoro dipendente degli avvocati

Iniziamo con il ricordare che il disegno di legge vorrebbe apportare tante novità, riconducibili alla riforma della professione legale con abolizione dell’incompatibilità con il lavoro dipendente. La ratio che muoverebbe tale iniziativa è l’evidenza secondo cui nella realtà si trovano tanti titolari di studi legali e avvocati che, di fatto, sono lavoratori subordinati che collaborano con partita Iva a poche centinaia di euro al mese, privi di tutele.

 

Addio incompatibilità tra avvocati e dipendenti?

Più nel dettaglio, l’art. 1 del disegno di legge prevede l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 19 della l. 247/20152 di riforma della professione forense, sancendo l’abolizione dell’incompatibilità per quegli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o subordinato in via esclusiva, presso lo studio di un altro avvocato, un’associazione professionale o una società tra avvocati o multidisciplinare.

Si tratta dunque di un modo per poter superare un problema “storico”, quale quello dell’incompatibilità tra il lavoro dipendente e quello degli avvocati, che peraltro non sussiste in numerosi altri comparti professionali, come quello dei medici, dei commercialisti, degli ingegneri, degli architetti o dei consulenti del lavoro.

 

CCNL Avvocati e lavoro dipendente

Se il disegno di legge verrà tradotto in realtà, abolendo di fatto l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e il lavoro subordinato, agli avvocati verrebbero applicate le norme sui CCNL e, se i contratti non dovessero contenere delle disposizioni sul compenso, lo stesso dovrà essere commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, prendendo come riferimento l’impegno temporale e la retribuzione del committente di esperienza e di competenza analoghe.

Ancora, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Cassa Forense dovrà stabilire importi e modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, da porre nella misura minima dei 2/3 a carico del datore che, nella veste di sostituto di imposta, dovrà compiere operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.

 

L’inquadramento contrattuale

Ulteriormente, sempre nel limite dei 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro, di concerto con quello della giustizia e dopo essersi confrontato con le parti sociali, il Consiglio Nazionale Forense, l’Organismo congressuale forense, le associazioni forensi, dovrà emettere i decreti necessari per poter disciplinare l’attività di avvocato come subordinata, parasubordinata o autonoma, usando come parametri di riferimento la durata temporale del rapporto, la presenza o meno di una postazione fissa presso il datore di lavoro o presso il committente, la partecipazione ai risultati economici dell’attività e la previsione e l’eventuale indennizzo di clausole di esclusività.

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