Qualche settimana fa il ministero della Giustizia ha diffuso uno schema di decreto ministeriale con il quale intende modificare il d.m. 12 agosto 2015, n. 144, concernente le disposizioni utili per disciplinare il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Il decreto giunge come conseguenza della decisione con cui i giudici amministrativi (Tar e Consiglio di Stato) avevano corposamente rallentato sulla specializzazione degli avvocati, invitando a rivedere e limitare l’elenco delle materie. Nella sua relazione illustrativa, il ministero precisa ora che il nuovo elenco è stato oggetto di una ricognizione valutata dal punto di vista della domanda di servizi legali specializzati, individuando in ogni settore tradizionale del diritto civile, penale e amministrativo, alcuni indirizzi di specializzazione volti a evitare una contraddittoria e impropria connotazione generalista del titolo.
In particolare, lo schema del decreto ministeriale chiarisce come l’avvocato potrà conseguire il titolo di specialista in non più dei due dei dieci settori di specializzazione previsti, quali:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto tributario, fiscale e doganale;
- diritto internazionale;
- diritto dell'Unione europea;
- diritto dei trasporti e della navigazione;
- diritto della concorrenza;
- diritto dell'informazione, dell'informatica e della protezione dei dati personali.
In aggiunta a ciò, viene chiarito come il titolo di specialista in uno dei tre settori tradizionali della professione (diritto civile, penale e amministrativo) potrà essere acquisito unitamente alla specializzazione in almeno uno degli indirizzi specifici che sono elencati nel provvedimento stesso, ovvero:
- diritto commerciale, successorio, bancario ecc. per il diritto civile;
- diritto penale della P.A., diritto penale della persona dei minori e della famiglia, ecc. per il diritto penale;
- diritto dell'ambiente, diritto sanitario, ecc. per il diritto amministrativo.
Infine, il decreto punta a porre un freno alla libera discrezionalità del Consiglio Nazionale Forense per quanto concerne il colloquio che è finalizzato a valutare e accertare la comprovata esperienza per ottenere il titolo. Il colloquio volto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione, dovrà avvenire dinanzi a una commissione di valutazione che dovrà essere composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta.
In ultimo, viene previsto che il Consiglio Nazionale Forense nominerà un componente avvocato, e che i restanti saranno nominati con decreto del Ministro della giustizia. La commissione verrà presieduta da uno dei membri ministeriali, e delibererà a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o, di contro, di rigetto della domanda.