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La legge consente di stipulare una Polizza Vita a favore di un terzo (beneficiario) e di cambiare quest’ultimo in qualunque momento e tutte le volte che si ritiene opportuno farlo.

Secondo l’art. 1920, comma 1, del Codice civile infatti “È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo”.

Il beneficiario, in genere, viene individuato contestualmente alla sottoscrizione della Polizza ma può essere designato anche in un secondo momento. In questo caso il contraente deve comunicarlo per iscritto alla compagnia oppure all’interno del testamento (comma 2).

 

Chi può essere indicato come beneficiario di una Polizza Vita
 

Con la Polizza Vita l’assicurato si impegna a versare il premio alla Compagnia assicurativa e quest’ultima garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale, o di un rimborso in denaro, in caso di decesso, invalidità o difficoltà economiche dell’assicurato.
 

Quest’ultimo può scegliere liberamente a chi intestare la polizza:

  • i propri eredi, anche futuri

  • il coniuge

  • un parente

  • un convivente

  • una persona cara fuori dal nucleo familiare

  • una persona giuridica (una società, un ente, una fondazione, ecc.)
     

Per evitare che la Compagnia incontri difficoltà nell’individuare il beneficiario, in caso di decesso del contraente, è importante che venga indicato nel contratto in forma nominativa.

Tuttavia resta possibile indicare il beneficiario in modo generico e rinviare la sua scelta a un momento successivo.

 

Cosa fare se si desidera modificare il beneficiario
 

È possibile modificare il beneficiario della Polizza in qualunque momento, a condizione che tale atto avvenga prima della scadenza della Polizza, ovvero prima che si verifichi uno dei rischi indicati nel contratto.

 

La modifica può essere effettuata:

  • inviando una comunicazione scritta alla Compagnia

  • tramite testamento
     

Nel caso in cui invece il contraente fosse una persona giuridica, la comunicazione deve essere inviata dal legale rappresentante munito di procura.

 

Quando la modifica del beneficiario è irrevocabile
 

Tuttavia esistono dei casi in cui la modifica del beneficiario è irrevocabile.

Se infatti il contraente comunica per iscritto alla Compagnia di voler rinunciare al potere di revoca del beneficiario, tale designazione diventa irrevocabile e, in caso di accettazione da parte del beneficiario, di tale beneficio, il contraente non può revocare la designazione, né chiedere ad esempio il riscatto dell’assicurazione.

Questo meccanismo si pone il fine di tutelare il beneficiario nel caso in cui il contraente cambi idea improvvisamente.

Il beneficiario, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio e può disporne liberamente (art.1411 c.c.).

Ricordiamo che il terzo non diventa parte del contratto e che quest’ultimo comporta per lui solo l'attribuzione di un diritto.

In caso di decesso del beneficiario la prestazione sarà attribuita agli eredi legittimi.

In caso di designazione irrevocabile di beneficiario la stessa irrevocabilità non si trasmette però agli eredi che saranno comunque beneficiari della prestazione, ad esclusione del caso in cui il contraente indichi diversamente.
 

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