come accedere agli atti di una perizia assicurativa e contestarli

La perizia ricopre un ruolo fondamentale nella liquidazione di un sinistro.

In questa fase, infatti, il perito, per conto della Compagnia, valuta la sussistenza e l’entità del danno, suggerisce se è il caso di versare un indennizzo e stabilisce l’importo. 

La legge stabilisce che il perito deve essere un libero professionista indipendente, e senza nessun legame con le compagnie, così da poter garantire una consulenza tecnica e imparziale. 

Tuttavia, nonostante la sua autonomia, è la Compagnia a incaricare il perito. Ne consegue che, quest’ultimo, potrebbe mostrare un atteggiamento moderato con il fine di limitare, per quanto possibile, l’importo dell’indennizzo a favore dell’assicurazione.

È in questa fase, quindi, che può emergere una controversia tra il cliente e la Compagnia da cui derivi la necessità di confrontare le posizioni delle due parti e definire gli aspetti della vicenda. 

 

Richiedere l’accesso agli atti di liquidazione dei sinistri

 

Dopo il risultato della perizia, l’ufficio di liquidazione provvede a informare il cliente sulla conclusione del perito e sulle modalità attraverso cui è avvenuto il calcolo del risarcimento. 

La relazione del perito, infatti, è un atto interno della Compagnia, che non ha carattere di ufficialità, e quest’ultima non ha l’obbligo di mostrarla al cliente. 

Tuttavia l’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private e il decreto ministeriale 192 del 2008 sanciscono il diritto di accesso agli atti di liquidazione dei sinistri.

L’assicurato, quindi, ha la possibilità di visionare e ricevere la copia della pratica del sinistro in cui è coinvolto.

In questo modo, può verificare le modalità e i criteri su cui si è basata la Compagnia per elaborare la proposta di liquidazione. 
 

Una volta ottenuti i documenti il cliente può:

  • prenderne visione

  • ottenerne copia previo pagamento delle fotocopie
     

Nel caso in cui la Compagnia non ottemperi all'obbligo di accogliere la richiesta ricevuta, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS.

 

Come contestare la perizia della Compagnia con il proprio perito
 

Dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, l’assicurato, se si ritiene insoddisfatto del risultato a cui è pervenuto il perito, può contestare la perizia. 

A questo punto, il danneggiato può chiedere l’intervento di un proprio perito. Quest’ultimo, dopo aver verificato l’entità del danno, procede a evidenziare l’erroneità dei calcoli e a contestare la proposta di risarcimento avanzata dalla Compagnia.

Tuttavia, è preferibile che l’assicurato richieda la partecipazione di un proprio perito già nelle operazioni peritali. 

Il danneggiato nomina spontaneamente il perito, tra i professionisti con una specializzazione tecnica nello specifico campo oggetto della controversia (es: idraulico, ingegnere, architetto, medico), e provvede a retribuirlo. 

Il perito di parte si presenta nel giorno e luogo comunicati dalla Compagnia, in modo da poter partecipare alle operazioni di verifica e spingere il perito nominato da quest’ultima a una più attenta valutazione dei fatti. In questo modo, oltre ad accorciare i tempi per ottenere la liquidazione del sinistro, si abbassano le probabilità di ritrovarsi con una perizia che tendi a favorire l’Assicurazione.  

Ricordiamo, in ogni caso, che non ci sono termini massimi per contestare la perizia dell’Assicurazione; il cliente può presentare una controperizia anche dopo il deposito della perizia di quest’ultima.

 

Contestare la perizia dell’assicurazione in una causa in Tribunale
 

Se non si dovesse trovare un accordo con la Compagnia, il cliente può decidere di nominare un avvocato e portare la causa in Tribunale. In questa fase la contestazione formale della perizia assicurativa, effettuata da un proprio perito esperto, acquista un ruolo fondamentale per la riuscita della procedura.

La legge, infatti, stabilisce che ogni deduzione di parte che non viene contestata dall’avversario si considera da quest’ultimo accettata.

La contestazione nelle note istruttorie depositate dall’avvocato, quindi,  deve sempre contenere una controperizia che contesti in modo dettagliato le conclusioni presentate dall’assicurazione.

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