Decreto Covid, scudo penale per i medici che sono ora punibili solo per colpa grave
La legge di conversione 76/2021, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 128 del 31 maggio, allarga la protezione per medici e personale sanitario in servizio per l’emergenza Covid-19.
Si tratta del cosiddetto “scudo penale” introdotto durante l’esame per la conversione nel decreto legge 44 del 1° aprile 2021.
In particolare, l’articolo 3-bis dichiara che «i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave».
 
 

Cosa cambia per medici e personale sanitario

 
Attraverso l’introduzione dello scudo penale, medici e personale sanitario possono essere puniti penalmente solo per “Colpa grave”.
Ne consegue che i reati di lesioni personali e omicidio colposo commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, nell’ambito dell’emergenza Covid, sono punibili solo "nei casi di colpa grave".
Il giudice, in caso di controversia, nel definire il grado di gravità della responsabilità del medico deve considerare tre fattori legati alla situazione straordinaria dell’emergenza sanitaria:
  •  la "limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SarsCoV2 e delle terapie appropriate";
  •  la "scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare"
  •  "il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza".
 
Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) in una dichiarazione rilasciata all’ansa ha commentato la norma come “una prima importante risposta ai bisogni della classe medica ed un omaggio ai colleghi deceduti, che si sono spesi per la comunità pur sapendo di operare quasi in condizioni di guerra".
 
 

Qual è la durata dello scudo penale?

 
Lo scudo penale sarà valido fino alla fine dello Stato di emergenza Covid, attualmente prorogato al 31 dicembre 2021, ed è stato esteso, oltre che all’atto della vaccinazione, anche a tutti i trattamenti che il medico effettua in relazione all'infezione Covid-19.
È importante chiarire che, in seguito all’applicazione della norma, sul piano civile non si nega il risarcimento al soggetto leso, in quanto riguarda solo l'aspetto penale.
Negli ultimi mesi sono state aperte diverse cause nei confronti dei medici che adesso verranno valutati diversamente. È chiaro infatti che non si possono ignorare le condizioni estreme, e del tutto eccezionali, dell’emergenza sanitaria, in cui il personale sanitario si è trovato ad agire.
In questo modo si consente ai professionisti di intervenire e svolgere il proprio lavoro con una maggiore serenità data l’elevata criticità del contesto attuale.
 
 

Polizza Rc Professionale Medico

 
Ricordiamo che la legge 148/2011 ha stabilito l’obbligo per tutti i liberi professionisti, iscritti a un Albo Professionale, di stipulare una Polizza a copertura della responsabilità civile relativa all’esercizio della professione.
Per i Medici l’obbligatorietà è stata introdotta dal 13 Agosto 2014, secondo le disposizioni del D.P.R. 137/2012 contenente il regolamento con i principi da attuare previsti dalla legge n. 148.
Si tratta di Polizze All Risk che coprono l’assicurato per una vasta gamma di rischi, a esclusione di quelli espressamente indicati nel contratto.
La Polizza tutela il medico in caso di richieste di risarcimento, avanzate da terzi, per danni involontariamente causati in conseguenza di errori, omissioni e negligenze commesse durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Con la Polizza Colpa Grave per Medico Dipendente Pubblico di Convieneonline.it inoltre è possibile ottenere una Polizza con retroattività illimitata che copre il professionista anche per errori e omissioni commessi nel periodo precedente alla stipulazione del contratto.
Una copertura ampia, quindi, studiata tenendo in considerazione le enormi responsabilità del personale sanitario per consentire a quest’ultimo di per poter svolgere il proprio lavoro serenamente.

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