Pubblicato il decreto attuativo della legge gelli per la polizza rc medici
Il 16 marzo entrerà in vigore il decreto n.232/2023, attuativo della Legge Gelli che disciplina aspetti determinanti nella gestione del rischio clinico e del contenzioso da parte delle strutture sanitarie.

Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale venerdì 1° marzo 2024, è stato emanato dal Ministero delle Imprese e firmato dai ministri della Salute e delle Finanze.

La sua pubblicazione segna la conclusione di un lungo periodo di attesa, caratterizzato da diverse revisioni.

Le compagnie assicurative avranno 24 mesi di tempo dall'entrata in vigore per adeguare i contratti assicurativi, preparandosi a operare in conformità con le nuove disposizioni.

 

Il decreto: aspetti principali



Il decreto è composto da diciannove articoli e stabilisce i requisiti minimi per le Polizze per la Responsabilità Civile verso terzi, obbligatoria sia per i professionisti che per le strutture, sia nel settore privato che pubblico.

In particolare, definisce:

•             i massimali delle polizze assicurative;

•             le condizioni generali di operatività delle altre "analoghe misure", ossia le alternative alla polizza in assunzione diretta del rischio;

•             le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione;

•             la previsione nel bilancio delle strutture sanitarie di un fondo rischi e di una "riserva" per i risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

 

Cosa cambia per le assicurazioni, professionisti e strutture

 

I massimali



Per quanto riguarda i massimali l’art. 4 fissa i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative, individuando diverse classi di rischio.

Le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto avranno massimali più elevati e non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00.

Stesso discorso per i professionisti che svolgono queste attività. Per questi ultimi infatti il massimale non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

La Polizza è sempre prestata nella forma claims made ed è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza.

 

Le “analoghe misure



Le strutture sanitarie possono, inoltre, ricorrere, come alternativa alla Polizza, alle "misure analoghe" previste dalla Legge Bianco, cioè mediante assunzione diretta del rischio.

La struttura deve dichiarare questa scelta attraverso "apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento".

La struttura che sceglie l'assunzione del rischio deve però istituire un Fondo specifico a copertura dei rischi da cui possono derivare richieste di risarcimento, accantonando un importo parametrato sulla tipologia delle prestazioni erogate. In aggiunta, la struttura dovrà dotarsi di un "fondo riserva sinistri". La congruità degli accantonamenti deve essere certificata da un revisore legale.

 

Il premio



È possibile rimodulare il premio, sia in aumento che in riduzione, attraverso un avviso entro 90 giorni prima della scadenza contrattuale. È anche prevista la variazione in diminuzione sulla base delle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti. Le variazioni del premio di tariffa tengono conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.

 

Diritto di recesso dell'assicuratore



L’assicuratore non può recedere dal contratto né nel periodo di ultrattività, né prima della scadenza della polizza, salvo reiterata condotta colposa dell'esercente la professione sanitaria e per più di un sinistro.

 

Obbligo di trasparenza



Le strutture e i professionisti hanno l’obbligo di pubblicità e trasparenza.
Oltre agli obblighi già previsti dalla Legge Gelli Bianco sulla presenza di una polizza e i relativi massimali, le strutture devono pubblicare sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati negli ultimi cinque anni, riguardanti: lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività legata all'esercizio di una professione sanitaria.

 

Attività di valutazione del rischio



Infine, il Decreto richiama l’importanza dell’attività di rischio clinico che le strutture, anche ai sensi della legge Gelli, sono chiamate ad ottemperare, sia in caso di autoritenzione che in caso di regime assicurativo.

La struttura deve valutare, gestire e monitorare i rischi anche al fine, nel caso di ricorso all'assicurazione, di fornire alla Compagnia le informazioni minime sul rischio specifico da assicurare per una corretta quotazione del premio.

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