La prescrizione dei crediti verso clienti è prevista dall’art. 2946 c.c., stando al quale ogni diritto si estingue per prescrizione se il titolare non lo esercita per un tempo determinato dalla legge. L’art. 2943 c.c. aggiunge altresì che la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’atto con cui si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, e da ogni altro atto che valga a mettere in mora il debitore.
Per quanto poi concerne i termini di prescrizione, il nostro legislatore civilistico ha previsto in 10 anni un termine ordinario, ridotto a 5 anni nell’ipotesi di somministrazione di beni e di servizi da cui scaturiscano dei pagamenti periodici.
La normativa fiscale
Chiarito dunque che il creditore, per evitare la prescrizione, deve “attivarsi” per non perdere il suo diritto, diamo uno sguardo rapido alla normativa fiscale sui crediti prescritti.
In merito, il comma 5 dell’art. 101, D.P.R. n. 917/1986 ha stabilito come regola generale che le perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, che sussistono peraltro quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
In termini meno sintetici, il legislatore fiscale ha previsto che la deducibilità fiscale ai fini Ires delle perdite su crediti sia realizzabile se si verifica una delle seguenti ipotesi:
- Il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182 bis l.f.;
- Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, dal momento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o alla data dell’omologazione del concordato;
- La perdita – come già abbiamo avuto modo di rammentare – risulta da elementi certi e precisi, che possano documentare e attestare la definitività della perdita stessa, ovvero l’impossibilità di un futuro realizzo del credito da parte del creditore.
Al verificarsi di tale condizione, peraltro, la deduzione fiscale della perdita è prevista senza altri oneri probatori per il contribuente.
La presunzione opera nelle ipotesi di crediti di modesta entità (2.500 o 5.000 euro a seconda delle dimensioni delle imprese) per i quali sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso, prescrizione del credito (10 anni dopo la nascita del credito) o cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.