Detrazione Assicurazione Auto: cosa sapere per il Modello 730

Il tempo della dichiarazione dei redditi non si è ancora esaurito e, con esso, anche la necessità di poter predisporre la documentazione utile per poter scaricare nel 730 tutte le voci di spesa detraibili.
Considerato che gli italiani hanno tempo fino al prossimo 23 luglio per poter consegnare il modello 730, cerchiamo di riassumere alcune informazioni utili per poter massimizzare i benefici fiscali conseguenti ai premi di polizze auto.

 

Modello 730 presentato dal commercialista: scadenza il 23 luglio

Mentre è già alle spalle la possibilità di poter presentare il modello 730 dal sostituto di imposta (i termini sono evaporati lo scorso 7 luglio), si è ancora in tempo per poter far presentare il modello di dichiarazione dei redditi dal commercialista, presentando a questo professionista tutta la documentazione utile a comprovare le spese sostenute e, di conseguenza, giustificare le detrazioni fiscali.

 

Premi Polizze Auto nella dichiarazione 730

Se avete utilizzato la dichiarazione precompilata, è molto probabile che al suo interno non abbiate trovato alcuna indicazione sui premi delle polizze di assicurazione, considerato che il loro inserimento automatico nel modello di dichiarazione 730 dipende dall’accordo stipulato con l’ente assicuratore (pochi lo hanno fatto).
Ne deriva che nella maggior parte dei casi l’inserimento dei premi delle polizze auto avverrà in maniera “manuale”, a cura del contribuente o del commercialista.

 

Detto ciò, ricordiamo come l’attuale disciplina limiti fortemente la quota di premio da “scaricare” in detrazione per le polizze auto.
Fino al 2014 nella dichiarazione dei redditi era possibile dedurre parte delle spese per l’assicurazione auto, in particolare, era prevista la possibilità di portare in deduzione del reddito il contributo versato a favore del Sistema Sanitario Nazionale, per la quota superiore ai 40 euro.

 

Ad oggi invece, con l’attuale legge, non è prevista questa possibilità. Le spese per l’Assicurazione Auto sono detraibili solo per la parte relativa alla vita o alla polizza infortuni, se è stata sottoscritta in aggiunta alla copertura RC auto obbligatoria per legge.

In particolare, se il contraente della polizza ha sottoscritto una polizza assicurativa auto per la copertura degli incidenti che mettano a repentaglio vita o integrità fisica del conducente terzo, l’assicurazione non potrà concorrere a detrazione fiscale a causa dell’impossibilità di individuare il soggetto da assicurare.

Di contro, se l’assicurazione riguarda la vita o gli infortuni del conducente, è possibile detrarre la relativa quota.

 

Quanto si può portare in detrazione fiscale

Le spese assicurative rientrano nelle spese detraibili.

La percentuale di detrazione è del 19% e varia in base al tipo di copertura della Polizza.
Ad oggi si possono detrarre le spese relative a:

  • assicurazioni sulla vita e polizze contro gli infortuni del conducente, stipulate entro il 31 dicembre 2000;
  • assicurazioni contro il rischio di morte o di invalidità permanente (con percentuale di invalidità superiore al 5%), stipulate a partire dal 2001;
  • assicurazioni che tutelano dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

 

Stando a quanto suggeriscono le ultime istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, quindi, è possibile ottenere una detrazione fiscale del 19% per ogni contratto stipulato o rinnovato fino al 31 dicembre 2000, con durata non inferiore ai 5 anni e senza concessione di prestiti per il periodo di durata minima. Identica percentuale è riconducibile per tutti quei contribuenti che hanno sottoscritto un contratto con copertura sui rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% e di mancata autosufficienza.

 

Per tutti questi tipi di Assicurazioni la percentuale di detrazione è del 19%, ma i limiti di detraibilità sono diversi.

  • nel polizze vita e infortuni l’importo non può superare i 530 euro complessivi, in cui saranno compresi i premi assicurativi che sono indicati negli oneri detraibili della CU, con codice 36.
  • nel caso della copertura del rischio di non autosufficienza è di 1.291,14 euro.

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