è possibile detrarre le spese mediche anche se le paga l'assicurazione

Le spese mediche possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi anche se il pagamento è stato effettuato direttamente dalla compagnia assicurativa?

La risposta è sì, a patto che si rispettino alcune condizioni.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 30611/2024, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 15, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativo nella parte in cui disciplina il diritto alla detrazione delle spese sanitarie.

La norma, infatti, prevede la possibilità per il contribuente di beneficiare di una detrazione fiscale del 19% delle spese mediche, a condizione che siano state effettivamente sostenute dallo stesso e che l’onere rimanga a suo carico.

Spese mediche e detrazione: come funziona se paga l’Assicurazione.

Ma cosa succede nel caso in cui il contribuente abbia stipulato una Polizza sanitaria?

In questo caso si presentano due possibili scenari, relativi alle spese mediche:

  1. Le spese sono inizialmente sostenute dal contribuente e successivamente rimborsate dalla compagnia assicurativa.

  2. Le spese sono pagate direttamente dalla compagnia assicurativa.

Nel primo caso ci troviamo di fronte alla situazione in cui le spese mediche sono pagate inizialmente dal contribuente. Quest’ultimo, tuttavia, non può considerarle davvero a suo carico in quanto gli sono state rimborsate dall’assicurazione. Questo, in teoria, potrebbe fargli perdere il diritto alla detrazione.

La norma però chiarisce che la detrazione spetta anche se la spesa è stata rimborsata da una polizza assicurativa, a condizione che il premio pagato per quella polizza non sia stato né detratto né dedotto dal reddito del contribuente.

Il secondo caso apre la strada a un ragionamento più complesso.

Molte polizze prevedono il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie, evitando al beneficiario di dover anticipare l’importo di tasca propria e di attendere il rimborso.

Questa modalità di copertura si distingue dalla prassi tradizionale dell’indennizzo: in questo caso, infatti, il contribuente non sostiene le spese mediche e di conseguenza, sul piano formale ed economico, l’onere non può essere considerato a suo carico.

Cosa dice la Corte di Cassazione.

La pronuncia della Corte di Cassazione è intervenuta su un caso che ha coinvolto proprio la situazione appena descritta.

Il caso riguardava un contribuente al quale l’Agenzia delle Entrate (AdE) aveva negato la detrazione fiscale, sostenendo che le spese non potevano considerarsi a suo carico, in quanto erano state saldate direttamente dalla compagnia assicurativa.

La Commissione Tributaria Provinciale, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente confermando la decisione presa dall’Ade.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha accolto le argomentazioni del ricorrente, riconoscendo il diritto alla detrazione anche in questa situazione. 

Secondo la Suprema Corte, infatti, il legislatore, con la previsione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, ha l’obiettivo di agevolare il contribuente che si assume l’onere economico delle cure sanitarie, evitando che tali costi ricadano sul Servizio sanitario nazionale (SSN).

Questo principio trova applicazione anche quando la spesa è coperta da un’assicurazione privata, purché il premio versato per la polizza non sia stato già detratto.

Il diritto alla detrazione delle spese sanitarie, infatti, non viene meno solo perché il pagamento è avvenuto tramite la compagnia assicurativa, in quanto ai fini della detrazione non è il meccanismo attraverso il quale la spesa viene pagata a essere rilevante, ma il fatto che il costo è stato sostenuto nel privato, con il conseguente alleggerimento del Servizio sanitario nazionale.

In quest’ottica, anche la modalità di pagamento diretto non esclude il diritto alla detrazione, perché sul contribuente ricade in ogni caso l’onere economico del pagamento del premio assicurativo.

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