Detrazioni fiscali e pagamenti digitali: obbligo già in vigore

La detrazione delle spese di cui all’art. 15 TUIR è ammessa solamente se le spese sono sostenute mediante alcuni sistemi di pagamento tracciabili, come le carte di credito, le carte di debito, gli assegni bancari o circolari o, ad esempio, i bonifici.

Ad essere escluse da tale regola sono unicamente le spese sostenute per i dispositivi medici e per i medicinali, oltre che per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche, o private accreditate al  Servizio sanitario nazionale.

Ebbene, contrariamente a quanto era stato ipotizzato in un primo momento, non vi è alcuna proroga nel godimento di tale opportunità fiscale. Pertanto, sono smentite le voci di una proroga al 1 aprile 2020 quale data a partire dalla quale non sarà più possibile usufruire delle detrazioni fiscali, senza che queste spese siano effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili.
 

Quali spese devono essere effettuate con pagamenti tracciabili

A titolo di esempio, non esaustivo, ricordiamo di seguito alcune delle principali spese che devono essere effettuate con sistemi di pagamento tracciabili:

- Erogazioni liberali per gli enti che operano nel settore culturale, artistico, sociale, sportivo;
- Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei minori di 18 anni;
- Canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede;
- Spese per l’assistenza alle persone non autosufficienti;
- Abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- Spese per asili nido.

Maggiori informazioni possono essere ottenute sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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