La Donazione: cos'è

La donazione è un contratto con il quale una parte sceglie liberamente di arricchire un'altra parte, disponendo in favore di quest'ultima un diritto, o assumendo verso tale parte un'obbligazione.
Elementi essenziali della donazione sono lo spirito di liberalità e l'arricchimento del donatario, lasciando poi le parti sufficientemente libere di poter declinare sui propri desideri e sulle proprie ambizioni questo contratto.

 

Come si costituisce la donazione

La donazione deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni: l'importanza di tale forma deriva dalla necessità di tutelare entrambe le parti, valutati gli effetti rilevanti sul patrimonio del donante, il quale deve essere evidentemente capace di intendere e di volere, oltre che consapevole pienamente dell'atto che sta ponendo in essere.

Non è invece richiesta la forma pubblica nella "donazione manuale", ovvero nelle ipotesi dei regali più comuni, intesi come tali le donazioni di modesto valore. A sua volta, il valore modesto dovrà essere ponderato sulla base delle condizioni economiche del donante, e in linea di massima rappresentano tutte le donazioni che non incidono in maniera significativa sulla ricchezza di chi dona.

 

Gli effetti della donazione

La donazione è uno strumento che può permettere la soddisfazione di diversi interessi: la possibilità di poter personalizzare il contratto mediante la specifica apposizione di clausole, possono permettere di soddisfare alcune specifiche e particolari esigenze.

Chiarito ciò, appare chiaro che di solito con la donazione una parte si spoglia della proprietà di un bene, a vantaggio di un'altra parte.
Proprio per questo motivo la legge prevede che chi dona debba avere la piena capacità d'agire: non possono dunque donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le persone soggette ad amministrazione di sostegno se sono state private della capacità di disporre dei propri beni. 

La legge vieta altresì all'incapace di fare donazioni mediante il proprio legale rappresentante. È invece consentita la donazione da parte delle persone giuridiche, sia pubbliche che private.

È altresì ammessa la donazione a favore di figli non ancora nati o non concepiti. È inoltre possibile effettuare la donazione di un bene futuro (cioè che non è ancora nel patrimonio del donante al momento della donazione).

 

Per quanto poi concerne i beneficiari della donazione, anche i minori e gli interdetti possono accettare la donazione, ma possono farlo solamente mediante i loro genitori o i loro rappresentanti legali, purché autorizzati dal giudice tutelare.

 

La revoca della donazione

La donazione non può essere revocata su iniziativa del solo donante: essendo un contratto è infatti necessario l'accordo di entrambe le parti.

Ad ogni modo, la legge prevede anche alcune deroghe: la principale è legata alla possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per ingratitudine del donatario (nel caso in cui questa parte abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti), e per sopravvenienza dei figli.

 

La donazione e i legittimari

La donazione può essere effettuata anche nei confronti dei legittimari del donante
In questo caso occorre però rammentare che per la legge una simile donazione deve essere considerata un anticipo di eredità: pertanto, al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota riservata.
 

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