Legge Annuale sul mercato e la concorrenza: società di ingegneria

La Legge 124/2017 ha esteso alle società di ingegneria (costituite in forma di società di capitali o cooperative) la disciplina prevista dalla Legge Bersani n.266/1997, che ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria: un allargamento non irrilevante, considerato che così facendo il legislatore afferma la formale validità dei contratti conclusi dall’entrata in vigore della legge (11 agosto 1997) tra le società di ingegneria e i privati, ponendo fine a una lunga serie di pregresse situazioni e realizzando una ricercata chiarezza tra le diverse interpretazioni che nei 20 anni successivi sono state proposte dai giudici.

Ma per quale motivo il Ddl Concorrenza dello scorso anno ha impattato in maniera così netta sulle società di ingegneria?

 

Per poterlo comprendere congruamente, giova porre in essere una serie di chiarimenti relativi al pregresso normativo. Per tanto tempo (dal 1939 al 1997) la legge ha infatti vietato a tutti i professionisti di esercitare la professione mediante il ricorso alla forma societaria, “indirizzando” così, di fatti, i professionisti verso la costituzione di associazioni.

La Legge Bersani (appunto, la l. 266/1997) ha finalmente rimosso il divieto risalente al 1939, prevedendo l’emanazione di un regolamento di esecuzione che potesse individuare i requisiti utili per l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria. Un regolamento che, tuttavia, non è mai stato emanato, aprendo così diversi margini interpretativi sui quali la giurisprudenza non ha proposto un orientamento ampiamente prevalente.

 

Si giunge così, quasi a 10 anni di distanza, al decreto Bersani (d.l. 223/2006) che ha abrogato le disposizioni di legge e di regolamento che – di fatto – vietavano di fornire all’utenza dei servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. Il decreto sanciva altresì che l’oggetto sociale sulle attività libero-professionali dovesse essere esclusivo, e che il professionista non può partecipare a più di una società, e ancora che la prestazione specifica dovesse essere resa da uno o più soci professionisti, previamente indicati, sotto responsabilità “personale”.

Anche tale quadro normativo non ha avuto vita lunghissima. Con la legge di Stabilità 2012 si è infatti disciplinata la costituzione di società tra professionisti, permettendo così agli stessi di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa.
In tale ambito, nello specifico dell’esercizio della professione di ingegnere, la legge Merloni, la Merloni-ter e il Codice degli appalti avevano in precedenza previsto la costituzione di società di capitali e cooperative, ma solamente in relazione allo svolgimento della professione in relazione agli appalti pubblici, con la conseguenza che la costituzione di società di capitali da parte di ingegneri per i rapporti con i privati sarebbe stato possibile solo dal 1 gennaio 2013, ovvero grazie alla legge di Stabilità.

 

Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha spesso dichiarato la nullità dei contratti stipulati anteriormente al 1 gennaio 2013 dalle società di ingegneria, poiché in violazione di legge.

Arriviamo pertanto alle novità dello scorso anno, con il comma 148 dell’art. 1 del Ddl Concorrenza (legge 124/2017, approvata in via definitiva i primi di agosto) che ha ricondotto all’entrata in vigore della legge Bersani la possibilità per gli ingegneri di svolgere la propria professione mediante forma societaria di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) o cooperativa, sanando di fatto i rapporti contrattuali già intercorsi.

 

Rammentiamo infine che lo stesso provvedimento, il comma 148, domanda per i contratti stipulati dalle medesime società dopo l’entrata in vigore del Ddl Concorrenza, che le stesse stipulino una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto.
Stabilisce infine che le attività professionali siano svolte da professionisti, indicati e individuati, iscritti negli appositi albi professionali.

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