Mutuo casa, ecco come funziona la sospensione delle rate

All’interno del decreto Cura Italia, varato lo scorso 16 marzo 2020, vi è anche la possibilità di sospendere le rate del mutuo casa, qualora si dimostri di essere stati colpiti dalla crisi. Una opportunità rivolta sia ai lavoratori dipendenti che ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, e che potrebbe riguardare anche 230 mila partite Iva, ovvero la metà dei lavoratori autonomi che sono proprietari di una prima casa. L’agevolazione è a valersi sul Fondo Gasparrini, lo strumento di solidarietà per i mutui prima casa gestito da Consap, rinvigorito con altri 500 milioni di euro e allargato, per l’occasione, agli autonomi.
 

Chi può usufruirne

Stando alle previsioni formulate dal governo, potrebbero essere beneficiari numerosi lavoratori, anche autonomi. Per poter ottenere tale facilitazione è infatti necessario che il valore dell’abitazione non sia superiore a 250 mila euro e che il mutuo sia stato contratto per l’acquisto della propria prima abitazione.

L’agevolazione, che durerà 9 mesi (fino a dicembre 2020) non è invece subordinata alla verifica dei limiti di reddito determinati dall’Isee e, dunque, il certificato non andrà presentato.

Per quanto poi riguarda le motivazioni utili per poter ottenere positivamente la sospensione, il decreto fa riferimento a:

- Perdita del posto di lavoro subordinato da parte del lavoratore dipendente, a tempo indeterminato o determinato;
- Cassa integrazione superiore a 30 giorni;
- Cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- Morte o riconoscimento di un grave handicap o di invalidità civile oltre l’80%;
- Riduzione del fatturato per i lavoratori autonomi pari a oltre il 33% dal 21 febbraio 2020.
 

Che documenti presentare

- Per i lavoratori dipendenti, in cassa integrazione o licenziati, una dichiarazione dell’azienda che attesi la nuova condizione di inoccupazione;
- Per i collaboratori, una dichiarazione dell’azienda che dimostri la fine del rapporto di lavoro;
- Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, un’autocertificazione, su un modulo apposito, e sotto la propria responsabilità, nella quale si dichiari di avere subito una riduzione del fatturato superiore al 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, per le disposizioni adottate dalle autorità per l’emergenza Coronavirus.
 

Rinvio della rata: gli interessi si pagano (dopo)

A quanto sopra, aggiungiamo che la sospensione riguarda l’intera rata, comprensiva di quota capitale e quota interessi. Tuttavia, alla ripresa dei pagamenti il cliente della banca dovrà comunque pagare gli interessi di questo periodo, spalmati sul mutuo residuo.

Per suo regolamento, infatti, il Fondo Gasparrini rimborsa alle banche solamente il 50% degli interessi maturati sul debito residuo, durante il periodo di sospensione, mentre l’altra metà rimane a carico del cliente. Tendenzialmente, dunque, la sospensione conviene soprattutto a coloro che sono già avanti con il rimborso del pagamento del mutuo, avendo meno interessi e più quota capitale da rimborsare rispetto a coloro che invece sono agli inizi del programma di rimborso.

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