I rischi della donazione immobiliare e chi deve pagare la polizza donazione
L’acquisto di un immobile è un passo importante e che richiede particolare attenzione, soprattutto se proviene da una Donazione.
L’articolo 769 del codice civile definisce la Donazione quel contratto attraverso cui il donante trasferisce, per spirito di liberalità, un bene patrimoniale o un diritto ad altra persona detto donatario.

Gli immobili oggetto di Donazione sono spesso considerati una categoria di beni abbastanza problematica, in quanto il beneficiario della donazione potrebbe ritrovarsi coinvolto nell’azione degli eredi del donante.
Questi ultimi infatti, in presenza di determinate condizioni, possono agire in riduzione chiedendo la restituzione dell’immobile.

Si tratta di una circostanza abbastanza frequente e che può compromettere anche l’eventuale acquirente dell’immobile, con non poche conseguenze sul suo patrimonio.

Per rendere più sicura la circolazione di questo tipo di beni sta diventando parte della prassi contrattuale la stipulazione della Polizza Donazione: l’unico strumento efficace contro questo tipo di rischi.

 

Cosa si intende con Azione di riduzione?

 

L’Azione di riduzione è un’azione giudiziale disciplinata dagli articoli 554 e seguenti del codice civile. L’art.563 c.c. dichiara che gli eredi legittimari possono intraprendere l’azione contro il donatario, ovvero possono chiedere la restituzione del bene o di una somma equivalente a titolo di rimborso, se:
  • non sono ancora passati 20 anni dalla trascrizione della donazione;
  • la revoca della donazione è passata in giudicato;
  • il patrimonio del donante non è sufficiente e la donazione ha leso la quota di legittima degli eredi.


Con “eredi legittimari” ci si riferisce a quei soggetti verso cui la legge riserva una quota di eredità o un altro diritto nella successione.

L'art. 536 c.c. definisce i legittimari: «…il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.» Inoltre chiarisce che: «Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti (77 c.c.) dei figli legittimi o naturali […] la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.»

L’azione di riduzione spetta, inoltre, anche ai creditori del legittimario, se quest’ultimo ha accettato l’eredità con beneficio di inventario.

 

La Restituzione dell’immobile: i rischi dell’acquirente

 

Se l’Azione di riduzione ha esito positivo può subentrare la richiesta di restituzione dell’immobile.
Questo rischio però diventa concreto solo di fronte a due condizioni:
  • il patrimonio del donatore non è abbastanza consistente e non riesce a soddisfare la richiesta degli eredi legittimari;
  • il trasferimento dell’immobile è avvenuto tramite Donazione diretta, ovvero tramite atto formale.

 

Come difendersi: l’importanza della Polizza Donazione

 

La Polizza Donazione tutela dai rischi connessi all’acquisto e/o finanziamento di un immobile donato.

 

Chi richiede e chi paga la Polizza Donazione?


La Polizza si rivolge a tutti quei soggetti che desiderano tutelare i propri interessi:
  • il donante;
  • il donatario;
  • il terzo acquirente.


La Donazione rappresenta un rischio per tutte le parti. Chi riceve l’immobile è sicuramente il soggetto più esposto, in quanto rischia di perdere, anche dopo 20 anni, la casa in cui ha vissuto.


Per conoscere i costi e tutte le condizioni è possibile calcolare un preventivo per la Polizza Donazione online gratuitamente. In questo modo non ci saranno sorprese, anche nel caso in cui la Banca dovesse richiedere una Polizza Donazione prima di accendere un Mutuo.

 

Quali Garanzie offre?


La Polizza offre una copertura in caso di:
  • Acquisto dell’immobile;
  • Richiesta di finanziamento, con il fine di ristrutturare l’immobile;
  • Rinegoziazione delle condizioni del mutuo.
 

Come funziona?


La Polizza ha validità per tutto il periodo di tempo in cui i legittimari possono esercitare i loro diritti e protegge l’assicurato dagli eventuali danni economici in caso di esito favorevole dell’azione di riduzione.


La Compagnia:
  • si fa carico delle eventuali spese legali del procedimento giudiziale;
  • previene il rischio di restituzione dell'immobile versando direttamente all'erede legittimario leso l'equivalente in denaro;

Il pagamento viene erogato in primo grado di giudizio e comunque non appena il provvedimento diviene esecutivo.

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