Polizza RC Professionale Ingegneri, ecco i chiarimenti del Consiglio Nazionale

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente diramato una nota nella quale fa il punto sulle assicurazioni professionali degli ingegneri, con particolare riferimento alla loro obbligatorietà.

In particolare, secondo quanto sancisce il regolamento relativo alla riforma degli ordini professionali, i professionisti hanno l’obbligo di sottoscrivere una Polizza assicurativa ad hoc per i danni che i clienti possono subire per effetto dello svolgimento dell’attività professionale. Nel momento in cui un ingegnere assume un incarico, dunque, il professionista ha ben l’obbligo di far conoscere al cliente non solamente gli estremi della Polizza assicurativa, quanto anche il massimale relativo. Troveranno altresì oggetto di comunicazione espressa anche le eventuali variazioni seguenti.

Ebbene, partendo da quanto sopra e in base al parere dei tecnici del Centro Studi, emerge come l’obbligo di sottoscrizione di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale sia direttamente correlata con lo svolgimento dell’attività professionale. Dunque, anche se teoricamente l’obbligo in questione potrebbe valere per tutti i professionisti iscritti all’ordine, in realtà dovrebbe riguardare unicamente chi esercita concretamente la professione. Pertanto, il professionista iscritto a un ordine ma che non sta lavorando (perché magari ha scelto di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi alla famiglia), non ha alcun obbligo di stipula della Polizza.

In altri termini, l’essere iscritti all’ordine di per sé non fa scaturire in automatico la comparsa dell’obbligo di assicurarsi sulla responsabilità civile professionale. L’obbligo, semmai, scatta nel momento in cui la professione è esercitata in concreto, considerato che tale eventualità comporta un contatto diretto con l’utenza.

Solamente a quel punto, infatti, i clienti hanno effettivo interesse ad essere tutelati dalle conseguenze nocive che potrebbero essere scaturite dagli errori e dalle negligenze del professionista.

Ancora, sempre prendendo spunto dai pareri tecnici emersi dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non si può pretendere che un professionista iscritto all’ordine sottoscriva una polizza se non esercita in forma autonoma la professione di ingegnere, anche se in forma saltuaria.

Per intenderci, dunque, se il professionista lavora non in proprio, bensì all’interno di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico, sarà l’amministrazione o l’ente ad avere la responsabilità civile nei confronti degli utenti, e dunque saranno loro ad essere eventualmente chiamati in causa per un eventuale risarcimento. Lo stesso può ben dirsi nei confronti di coloro che sono impiegati presso un datore di lavoro privato, se non lavorano in proprio e non mettono la firma su documenti ed elaborati progettuali.

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