Con risposta all’interpello n. 504 dello scorso 28 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle cause ostative all’applicazione del Regime Forfettario, un Regime Fiscale di vantaggio che è stato recentemente rivisto nei suoi requisiti di base.
Con tale riscontro, le Entrate chiariscono che il controllo di fatto di una srl può precludere l’accesso al Regime agevolato e che, per poter verificarne l’effettiva esistenza, l’ufficio competente del Fisco potrà procedere ad effettuare specifiche verifiche non esperibili in sede di interpello.
Nel caso in esame, una srl composta da quattro professionisti, avendo tali soggetti l’intenzione di avviare una partita IVA con Regime Forfettario per poter poi fatturare direttamente i compensi precedentemente fatturati dalla società, domandava all’Agenzia chiarimenti sul controllo diretto e indiretto previsto come causa di esclusione dal regime agevolato.
L’istante precisava in particolar modo che “poiché ciascuno dei soci detiene il 25% delle quote societarie e che tra gli stessi non vi sono vincoli di parentela, non sarebbe integrato il requisito del controllo diretto o indiretto previsto dalla seconda parte della lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014”.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello richiamando alla mente la lettera d) del comma 57 della Legge n. 190/2014, che prevede che “non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. Affinché operi tale causa ostativa, secondo la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, è necessaria la presenza contemporanea:
- Del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- Dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
È ancora la stessa circolare ad affermare che per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’art. 2359 del codice civile, in base al quale “sono considerate controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali”.
Quindi, ha inteso precisare che per poter definire quando un’attività è riconducibile, sempre secondo la stessa circolare, bisogna riferirsi alle attività che sono effettivamente svolte dal contribuente e dalla srl, indipendentemente dai codici ATECO, per poterne valutare la correlazione.
Nel caso in esame, nessun professionista partecipante alla srl aveva una quota di controllo tale da poter costituire causa ostativa all’ingresso nel Regime Forfettario. Non è però da escludere un controllo di fatto, circostanza non verificabile in sede di interpello.