Differenze tra azione di riduzione e collazione in presenza di beni donati
Lo smart-working, o lavoro agile, è definito dalla Legge 22 maggio 2017, n.81, «…quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti […] senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.».
La norma chiarisce, inoltre, che la prestazione di lavoro viene eseguita in parte all’interno dell’azienda, e in parte all’esterno, con il solo limite di rispettare la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Tuttavia la parola smart-working è diventata parte del linguaggio comune soprattutto negli ultimi due anni.
La pandemia infatti ha posto l’esigenza di riorganizzare il lavoro spingendo verso la digitalizzazione di quest’ultimo.
 
 

Procedura semplificata per il lavoro da casa

 
L’accelerazione è stata favorita anche dall’introduzione della procedura semplificata, necessaria per rispondere, in tempi brevi, alle esigenze poste dal Covid-19.
La Legge n. 81/2017 prevede infatti che per applicare forme di lavoro agile è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente in cui vengono indicati: durata, condizioni di recesso, modalità di esecuzione della prestazione, strumenti tecnologici utilizzati. L’accordo deve essere inviato attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per superare i vincoli burocratici, la nuova procedura prevede la possibilità per il datore di lavoro di comunicare l’avvio del lavoro agile, senza essere obbligato ad allegare l’accordo siglato con il lavoratore. La procedura semplificata è valida anche in caso di più lavoratori (comunicazione massiva).
Il Ministero del lavoro inoltre ha chiarito che, in forza di quanto disposto dal D.L. n. 221/2021, il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), è prorogato fino al 31 marzo 2022.
 
 

Procedura semplificata: i doveri del datore di lavoro

 
Alla procedura telematica, disponibile sul sito cliclavoro.gov.it, deve essere allegato solo il file contenente i dati obbligatori richiesti:
  • codice Fiscale del datore di lavoro;
  • dati anagrafici del lavoratore (cognome, nome, codice fiscale, comune e data di nascita);
  • dati del rapporto di lavoro, come la posizione assicurativa territoriale INAIL (PAT) e la Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro;
  • il periodo previsto per il lavoro agile.
 
Il datore di lavoro, quindi, attraverso la procedura semplificata può ricorrere allo smart-working:
  • attraverso una comunicazione semplificata;
  • utilizzando il documento messo a disposizione dall’INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (articolo 22, comma 1, della Legge n. 81/2017).
 
 

Infortuni sul lavoro nello smart working

 
Il tema della sicurezza del lavoratore agile è uno dei più dibattuti dalla giurisprudenza. In linea generale possiamo dire che la prestazione svolta da quest’ultimo segue le stesse logiche assicurative delle altre tipologie di lavoratori, con esclusione del c.d. rischio elettivo, ossia di quel rischio conseguente a un comportamento volontario del lavoratore, abnorme e svincolato da qualsiasi caso di forza maggiore.
L’art. 23 della legge n.81/2017, dopo aver esteso espressamente la tutela assicurativa Inail al lavoratore agile, prevede la sussistenza dell’infortunio sul lavoro nel caso in cui l’evento sia in direttamente collegato alla prestazione lavorativa, e ciò anche relativamente all’infortunio in itinere.
 
 

La risposta dell’INAIL

 
Sulla questione è intervenuta l’INAIL che con la Circolare n. 48/2017, equipara i lavoratori agili a quelli classici.
Resta tuttavia non chiara la questione dei confini della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza del lavoratore che svolge la sua attività all’esterno dei luoghi di lavoro, dato che la prestazione potrebbe essere svolta anche all’esterno della propria abitazione, come spazi di coworking o altri luoghi pubblici.
Per una maggiore comprensione è utile richiamare la giurisprudenza sul c.d. infortunio “in itinere”.
 
 

Dubbi ancora aperti

 
La giurisprudenza è d’accordo nell’affermare che l’assicurazione sugli infortuni comprende anche il c.d. rischio improprio, cioè il rischio che, pur non essendo strettamente connesso alla prestazione lavorativa, sia conseguente a un’attività connessa.
Ci sono diverse pronunce della Suprema Corte che tuttavia lasciano alcuni dubbi sui doveri del dipendente e sulle responsabilità del datore di lavoro. La questione richiederebbe comunque una trattazione a parte.
In linea generale si può dire che, ai fini dell’indennizzo dell’evento infortunistico, è necessario verificare se l’attività svolta dal lavoratore, al momento dell’evento infortunistico, sia connessa direttamente con quella lavorativa, in quanto funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.
 
 

Polizza Infortuni: la soluzione assicurativa definitiva per il lavoratore “smart”

 
Tuttavia tutti coloro che desiderano una copertura in qualunque momento possono decidere di stipulare la Polizza Infortuni, che tutela in caso di incidenti, spese mediche o decesso.
 
La Polizza Infortuni, infatti, garantisce una copertura in caso di:
  • decesso dell’assicurato,
  • invalidità temporanea,
  • invalidità permanente.
 
L’assicurato in questo modo è tutelato, non solo in caso di infortuni direttamente riconducibili all’attività professionale ma anche in caso di incidenti avvenuti il tempo libero.
La Compagnia inoltre garantisce anche il rimborso delle spese mediche.
Sono incluse nella copertura le spese sostenute: per accertamenti diagnostici; durante il ricovero in ospedale, clinica o pronto soccorso; per assistenza medica e intervento chirurgico; nella fase postoperatoria.
L’importo del premio può variare e dipende da diversi aspetti come:
  • la tipologia dell’attività lavorativa svolta;
  • l’inclusione o meno delle attività sportive;
  • l’età dell’assicurato.
 
Il Premio inoltre è legato al periodo di validità della copertura, l’importo di quest’ultimo infatti aumenterà se la polizza è legata sia al tempo libero che alle ore lavorative.

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