Prorogata La Sospensione Mutui Fino Al 31 Dicembre 2021

È stata prorogata la sospensione delle rate del mutuo avviata durante il lockdown di marzo dal Decreto Liquidità.

È una delle novità introdotte dal Decreto Ristori del 28 ottobre 2020, convertito nella Legge n. 176/2020. 

Nella conversione, sono confluiti i testi dei decreti Ristori bis, ter e quater. 

In particolare è stata approvata la proroga dei pagamenti dei mutui, fino al 31 dicembre 2021, e la sospensione mutui per l’acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno, fino ad aprile 2022. 
 

Il Fondo Gasparrini a sostegno dei mutuatari

La proroga prevede le misure introdotte dal Fondo Gasparrini istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con legge n. 244 del 24/12/2007. 

Attraverso il fondo i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, fino a 250.000 euro, possono beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate in presenza di situazioni di temporanea difficoltà.

Le condizioni che consentono di accedere al mutuo sono:

- Interruzione del rapporto di lavoro subordinato;
- Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- Morte o riconoscimento di handicap grave del titolare del mutuo, ovvero dell’invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
 

 Novità introdotte in seguito all’emergenza Covid-19

Il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro, per fronteggiare la l’emergenza coronavirus, estendendo l’accesso al fondo nei casi di

- Lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti che nel trimestre successivo al 21 febbraio hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 33% in seguito all’introduzione delle restrizioni; 
- Titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro;
- Titolari di mutui che usufruiscono della garanzia Fondo di garanzia per i mutui prima casa (Legge n.147/2013)

In queste circostanze la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa

- Per 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- Per 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- Per 18 mesi, se i casi sopra citati si verificano per una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ricordiamo inoltre che è previsto, per tutti i casi, il rimborso degli interessi compensativi del 50% per gli interessi maturati durante la fase di sospensione delle rate.

Non è possibile richiedere la sospensione una seconda volta. Quest’ultima ha una durata massima di diciotto mesi e il contratto verrà successivamente prorogato per una durata pari al periodo di sospensione.

Come accedere alle misure:

Se si desidera beneficiare delle misure introdotte dal Fondo i contraenti, dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti necessari, devono inviare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo

La richiesta prevede la compilazione di un modulo che deve essere consegnato all’ente erogatore disponibile sul sito del MEF e su Consap Spa.
 

Eccezioni

Non si può accedere alle misure in caso di:

- Ritardo nei pagamenti per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi, 
- Se è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- Se si usufruisce di fruizione di agevolazioni pubbliche;
- In presenza di mutui relativamente per la quale sia stata stipulata una polizza per i rischi danno accesso al beneficio della sospensione.
 

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